Art. 3. 1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.