Art. 3. 
  1. Al CAI e' concesso un contributo annuo a carico dello  Stato  di
lire 500 milioni,  da  destinare,  quanto  a  lire  300  milioni,  al
pagamento dei premi per l'assicurazione contro  i  rischi  di  morte,
invalidita' permanente e  responsabilita'  civile  verso  terzi,  ivi
compresi gli altri soccorritori, dei volontari  del  Corpo  impegnati
nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire 200
milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede  centrale  del
CAI, di un centro di coordinamento delle attivita' del Corpo.