Art. 5. 
  1. Per le finalita' di cui alla presente legge  e'  autorizzata  la
spesa di lire 2 miliardi annui a  decorrere  dal  1992.  Al  relativo
onere  si  provvede,  negli  anni  1992,  1993   e   1994,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1992-1994,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  "Interventi  per  le   operazioni   di
soccorso del Club alpino italiano". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 18 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI