Art. 10. 
                            Tassa annuale 
 
  1. A decorrere dall'anno 1991 gli iscritti nel ruolo sono tenuti al
pagamento della tassa annuale di lire 150.000  da  versarsi  in  modo
ordinario  entro  il  31   gennaio   dell'anno   cui   si   riferisce
l'iscrizione. La attestazione relativa  al  suddetto  pagamento  deve
essere inviata alla competente commissione provinciale  entro  trenta
giorni dalla data del versamento. 
  2. La misura della tassa annuale  e'  modificata  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la  commissione  di  cui
all'articolo 7, in modo da assicurare la copertura finanziaria  degli
oneri recati dalla presente legge. 
  3. Le entrate drivanti dall'applicazione del presente articolo sono
iscritte in apposito  capitolo  all'uopo  istituito  nello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.