Art. 14. 
                      Tariffa delle prestazioni 
 
  1. La tariffa delle prestazioni dei periti  assicurativi,  previste
dalla presente legge, per l'accertamento e la stima  dei  danni  alle
cose derivanti dalla circolazione,  dal  furto  e  dall'incendio  dei
veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina della  legge
24 dicembre 1969, n. 990, e' determinata  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianto,   sentite   la
commissione nazionale di  cui  all'articolo  7  e  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  dei   periti   assicurativi
iscritti  nel  ruolo  nonche'  l'associazione  rappresentativa  delle
imprese di assicurazione. 
  2. Per le prestazioni  rese  ad  imprese  o  enti  assicurativi  la
tariffa e'  determinata  di  intesa  dalle  associazioni  dei  periti
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e  dall'associazione
rappresentativa delle imprese di assicurazione ed  e'  approvata  con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato. In caso di mancata intesa la tariffa e' determinata
a norma del comma 1. 
  3. Per la determinazione delle tariffe a  norma  del  comma  1,  il
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  chiama  a
partecipare  alle  riunioni  della  commissione  nazionale   di   cui
all'articolo 7 esperti nella particolare materia. 
  4. Resta fermo quanto previsto dalla normativa per  le  prestazioni
effettuate dagli iscritti nel ruolo quali consulenti  del  giudice  o
quali periti del giudice o quali periti d'ufficio. 
 
          Nota all'art. 14:
             - Per il titolo della  legge  n.  990/1969  si  veda  la
          precedente nota all'art. 1.