Art. 2.
  1. Nel rispetto delle finalita' istituzionali  e  dei  principi  di
autonomia  fissati  per  le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n.
168, l'Universita' per  stranieri  di  Perugia  e  l'Universita'  per
stranieri  di  Siena  si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono
approvati dal collegio costituito con il decreto di cui  all'articolo
16,  comma  5,  della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere
come  organi   dell'universita'   il   rettore,   il   consiglio   di
amministrazione  e  il  consiglio  accademico, che svolge le funzioni
attribuite  al  senato  accademico  delle  altre  universita'   dalla
normativa   vigente,  come  strutture  necessarie  una  facolta'  con
caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonche'
le  strutture   didattiche   e   scientifiche   anche   a   carattere
interuniversitario.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  16,  comma  5,  della  legge n.
          168/1989     recante     "Istituzione     del     Ministero
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica", cosi'  recita:  "5.  Per  la  Scuola  normale
          superiore   di   Pisa,   la   Scuola   superiore  di  studi
          universitari  e  di  perfezionamento  S.  Anna   di   Pisa,
          l'Universita'  italiana per stranieri di Perugia, la Scuola
          di lingua e cultura italiana per  stranieri  di  Siena,  la
          Scuola   internazionale  superiore  di  studi  avanzati  di
          Trieste e l'Istituto universitario europeo di  Firenze,  la
          composizione  dei  collegi  ai  quali spetta l'approvazione
          dello statuto  e'  determinata  con  decreto  del  Ministro
          nell'osservanza  dei  principi  di  rappresentativita' e di
          proporzionalita' indicati al comma 2".