Art. 2. 1. Nel rispetto delle finalita' istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le universita' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'Universita' per stranieri di Perugia e l'Universita' per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi. Gli statuti sono approvati dal collegio costituito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 5, della stessa legge n. 168 del 1989 e devono prevedere come organi dell'universita' il rettore, il consiglio di amministrazione e il consiglio accademico, che svolge le funzioni attribuite al senato accademico delle altre universita' dalla normativa vigente, come strutture necessarie una facolta' con caratteristiche organizzative speciali fissate dallo statuto, nonche' le strutture didattiche e scientifiche anche a carattere interuniversitario.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 16, comma 5, della legge n. 168/1989 recante "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", cosi' recita: "5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Universita' italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto e' determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di rappresentativita' e di proporzionalita' indicati al comma 2".