Art. 10 
                         Consorzi di difesa 
   1. Il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento delle attivita'
dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole
di  cui  all'articolo  10  della  legge  15  ottobre  1981,  n.  590,
attribuisce  la  personalita'  giuridica  di  diritto  privato.  Agli
acquisti  immobiliari  effettuati  dai  consorzi  di  difesa  per  il
raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo  17  del
codice civile. I consorzi gia' riconosciuti  potranno  presentare  la
domanda per l'attribuzione della personalita' giuridica alla  regione
competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. I consorzi di produttori agricoli costituiti ai
sensi dell'articolo  15  della  legge  25  maggio  1970,  n.  364,  e
dell'articolo 10  della  legge  15  ottobre  1981,  n.  590,  possono
accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato. 
   2. Non possono essere attibuite funzioni proprie dei  consorzi  di
difesa a nuovi organismi o ad organismi gia' operanti  con  finalita'
statuarie  diverse,  quando  nella  provincia  interessata  sia  gia'
riconosciuto ed operante  un  organismo  abilitato  a  svolgere  tali
funzioni. 
   3. Ove in una provincia non sia gia' riconosciuto ed  operante  un
consorzio di difesa, lo  svolgimento  delle  funzioni  relative  puo'
essere affidato ad un nuovo organismo che si costituisca ed  abbia  i
requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa, che
ne faccia domanda alla regione. 
   4. Il riconoscimento e' revocato ai consorzi di difesa e ad  altri
organismi  gia'  riconosciuti  quando   questi,   per   un   triennio
consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci
con quantitativi inferiori a quelli ritenuti  congrui  in  base  alla
normativa vigente. In  questo  caso  i  soci  potranno  confluire  in
analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in
caso contrario, in province limitrofe. 
   5. Le regioni provvedono a  controllare  con  periodicita'  almeno
biennale il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di
opzione previsto dall'articolo 17,  quarto  comma,lettera  a),  della
legge 25 maggio 1970, n. 364. 
   6. All'articolo 17, quarto comma,della legge 25 maggio 1970, n. 
364, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti: 
     "f) la  nomina  del  collegio  sindacale,  in  cui  deve  essere
presente un rappresentante del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste; 
     g) la costituzione dell'assemblea,  nei  consorzi  con  piu'  di
mille soci, con delegati eletti da assemblee  parziali,  disciplinate
dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati  sono
indette dal  consorzio,  recano  all'ordine  del  giorno  le  materie
oggetto dell'assemblea generale  e  sono  convocate  in  tempo  utile
perche' delegati da esse eletti possono partecipare all'assemblea.  I
delegati devono essere soci". 
   7. l'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 19 (Costituzione e dotazione della cassa sociale) . - 1. Per
essere ammessi alle  provvidenze  previste  dalla  presente  legge  i
consorzi, oltre a possedere  i  requisiti  di  cui  all'articolo  15,
dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali. 
   2. La cassa e' alimentata annualmente: 
     a) da contributi dei consorzi nella misura stabilita annualmente
dall'assemblea  ordinaria  dei  soci  in   relazione   alle   tariffe
assicurative stabilite per l'annata, distinte  per  singoli  tipi  di
contratto,prodotto e comuni; 
     b) dal concorso dello Stato commisurato alla meta'  della  spesa
complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale,  accertata
in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo;nelle zone
ad alto rischio  climatico,  determinate  con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale  puo'  raggiungere
il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri  contributi  di  cui
alla lettera c) ; 
     c) dai contributi  concessi  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma competente per territorio; 
     d) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati. 
   3. I contributi di cui al comma  2,  lettere  c)  e  d),  vanno  a
riduzione dei contributi gravanti sui consorziati. 
   4. La dotazione finanziaria della cassa non puo' essere  destinata
a scopi diversi da  quelli  indicati  nella  presente  legge  e  deve
formare oggetto di gestione separata. 
   5. Alla riscossione dei contributi associativi e delle  spese  per
la difesa attiva e passiva, posti dai  consorzi  a  carico  dei  loro
associati,  si  provvede  appilcando  le  disposizioni  che  regolano
l'esazione delle imposte dirette; la riscossione dei contributi  gode
di  privilegio  generale.  I   ruoli   consortili   dovranno   essere
annualmente sottoposti al visto di esecutorieta'  dell'intendente  di
finanza competente per territorio. 
   6. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle  foreste  e'
attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi  di
difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981,  n.  590,
la personalita' giuridica  di  diritto  privato.  Tale  organismo  e'
sottoposto alla vigilanza  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste.  Agli  acquisti  immobiliari  da  esse  effettuati  per   il
raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del 
codice civile" 
 
          Nota all'art. 10:
             -  L'art.  17 del codice civile stabilisce che non hanno
          effetto l'acquisto dei  beni  immobili,  l'accettazione  di
          donazioni o eredita' ed il conseguimento di legati da parte
          di    persone   giuridiche   sprovviste   della   richiesta
          autorizzazione governativa. Si trascrive l'articolo:
             "Art.  17  (Acquisto  di  immobili  e  accettazione   di
          donazioni,  eredita' e legati) . - La persona giuridica non
          puo' acquistare beni immobili, ne'  accettare  donazioni  o
          eredita',  ne'  conseguire  legati  senza  l'autorizzazione
          governativa.
             Senza questa autorizzazione l'acquisto e  l'accettazione
          non hanno effetto".
             -  Gli  articoli  15 delaa legge n.  364/1970 e 10 della
          legge n. 590/1981 disciplinano la costituzione dei consorzi
          di  produttori  agricoli  finalizzati  alla  difesa   delle
          produzioni agricole intensive o pregiate.
             -  L'art.  10  della legge n.   590/1981 e' trascitta in
          nota all'art.  8; si riproduce di seguito l'art.  15  della
          legge n.  364/1970:
             -  "Art. 15 (Costituzione di consorzi) . - I consorzi di
          cui  al   primo   comma   dell'articolo   precedente   sono
          riconosciuti  con  decreto del Ministro per l'agricoltura e
          le foreste, quando la proposta  di  uno  o  piu'  promotori
          abbia   ottenuto,  nelle  forme  legali,l'adesione  di  una
          plurilita' di associati il cui  raccolto  medio  annuo  sia
          ritenuto  congruo  dal Ministero medesimo al raggiungimento
          degli scopi associativi.  L'adesione deve risultare da atto
          notarile.
             Con decreto, di  cui  al  comma  precedente,il  Ministro
          autorizza  il  comitato promotore a predisporre, qualora lo
          statuto non risulti gia' predisposto  dagli  associati,  lo
          schema   dello   statuto   consortile   e   ad  avviare  il
          funzionamento del consorzio".
             - Il testo dell'art. 17 della citata legge n.  364/1970,
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 17 (Statuto dei consorzi)  .  -  I  consorzi  sono
          retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con
          il  voto  favorevole  della  maggioranza  degli  associati.
          Mancando tale maggioranza, la deliberazione e'  valida  se,
          in seconda convocazione,si sia espressa con voto favorevole
          la maggioranza degli intervenuti.
             L'approvazione  dello  statuto  e' demandata al Ministro
          per l'agricoltura e le foreste, che decide sugli  eventuali
          ricorsi ed ha facolta' di apportarvi modifiche.
             Lo   statuto,   oltre   le  indicazioni  concernenti  la
          denominazione,la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata
          dell'associazione,che non puo' essere inferiore a 10  anni,
          e    gli    scopi    sociali,deve    contenere   le   norme
          sull'ordinamento  e  sull'amministrazione   del   consorzio
          nonche' quelle relative alla gestione della cassa di cui al
          successivo art. 19.
             Deve altresi prevede:
               a)   il diritto all'ammissione per tutti i coltivatori
          della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di
          coloro che facciano  parte  di  altri  organismi  similari,
          salvo il diritto di opzione;
               b)    che  i  due  terzi  dei  seggi  del consiglio di
          amministrazione  siano  attribuiti  alla  lista  che  abbia
          riportato  il  maggior  numero  dei  voti e che il restante
          terzo  sia  attribuito  alla  lista  o,   suddividendo   in
          proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine
          dei voti riportati;
               c)    il diritto di ricorso in caso di reiezione della
          domanda di iscrizione  a  socio  davanti  al  Ministro  per
          l'agricoltura,  nonche'  l'automatismo  dell'iscrizione nel
          caso di accoglimento del ricorso;
               d)  il termine, non superiore a quaranta  giorni,entro
          il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la
          sua  decisione  motivata  sulla domanda e, decorso il quale
          senza alcuna pronuncia,la domanda si intende accolta;
               e)  l'obblico di versamento dei contributi in rapporto
          al valore della produzione denunciata indicato dalla camere
          di   commercio,   delle   medie   mercuriali    dell'annata
          precedente;
               f)    la  nomina  del  collegio sindacale, in cui deve
          essere   presente   un   rappresentante    del    Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste;
               g)    la  costituzione  dell'assemblea,  nei  consorzi
          consorzi con piu' di mille soci,  con  delegati  eletti  da
          assemblee parziali,disciplinate dagli statuti. Le assemblee
          parziali  per  la  nomina  dei  delegati  sono  indette dal
          consorzio, recano all'ordine del giorno le materie  oggetto
          dell'assemblea  generale  e  sono  convocate in tempo utile
          perche'  delegati  da  esse  eletti   possono   partecipare
          all'assemblea. I delegati devono essere soci".
             -  Per il testo dell'art. 11 della legge n.  590/1981 si
          veda in nota all'art. 9.