Art. 2. 
    Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del 
                   Fondo di solidarieta' nazionale 
   1. Per far fronte ai danni derivanti da calamita'  naturali  o  da
avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture,
alle strutture  aziendali  o  alla  produzione  agricola  delle  zone
interessate,  con  esclusione  di  quelle  zootecniche,  le   regioni
competenti, attuata la  procedura  di  delimitazione  del  territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano,entro  il
termine perentorio di sessanta giorni  dalla  cessazione  dell'evento
stesso, nonche',tenendo conto della natura dell'evento e  dei  danni,
l'individuazione delle provvidenze da concedere  a  quelle  previste,
dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa. 
   2.  Il  Ministro   dell'agricoltura   e   delle   foreste   previo
accertamento degli effetti degli  eventi  calamitosi  dichiara  entro
trenta giorni dalla richiesta delle regioni  interessate  l'esistenza
di  eccezionale  calamita'  o   avversita'   atmosferica   ai   sensi
dell'articolo  70,  quarto  comma,  lettera  a),  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  individuando  i
territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
   3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n.   400,   tenuto   conto   dei   fabbisogni   di   spesa,   dispone
trimestralmente, con proprio decreto, il  piano  di  riparto,distinto
per oggetto di  spesa,delle  somme  da  prelevarsi  dal  Fondo  e  da
trasferire  alle  regioni.  Al  trasferimento  sui   conti   correnti
regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro  conto.  Il
decreto di cui all'articolo 3, terzo comma, della  legge  15  ottobre
1981, n. 590, deve essere emanato, con  le  modalita'  ivi  previste,
entro il 28 febbraio di ogni anno. 
   4. Le regioni sono  tenute  a  rispettare  le  destinazione  e  la
ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col  decreto
di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche  di
destinazione che si rendessero necessarie nel corso  della  procedura
di erogazionme si provvede, d'intesa con la regione interessata,  con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.