Art. 2. Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale 1. Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quelle zootecniche, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano,entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso, nonche',tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere a quelle previste, dall'articolo 3 e la relativa richiesta di spesa. 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'articolo 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto,distinto per oggetto di spesa,delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno. 4. Le regioni sono tenute a rispettare le destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazionme si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.