Art. 3. Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva. 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole,singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria. 2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi: a) misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni; b) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088; c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdite della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalita' dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge; e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilita' aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni; f) prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entita' del prestito dovra' essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento e' concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752; g) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonche' per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche, secondo parametri e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 3. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte: a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo; b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo. 4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 2, comma 2. 5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.
Nota all'art. 3: - L'art. 1 della legge n. 590/1981 prevede, al secondo comma,lettera a), come modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198,le misure di pronto intervento che le regioni sono chiamate ad adottare. Si trascrive il testo della lettera a) del secondo comma dell'art. 1 della legge n. 590/1981, come modificata dalla legge n.198/1985: "Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure: a) a titolo di pronto intervento: 1) erogazione di un contributo una tantum a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alla spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione; 2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge" - L'art.2 del D.L. n. 917/1968 (Provvidenza a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche), quale risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, prevede,tra l'altro,le modalita' di concessione delle provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate. Si trascrive il testo della norma: "Art. 2. - A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, le cui aziende a causa di calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche abbiano subito perdite nelle produzioni con- siderate all'art.1 del presente decreto in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0, 50 per cento per la ricostruzione dei capitali di conduzione compreso il lavoro prestato dal coltivatore ai sensi dell'art. 1, terzo comma,della legge 21 luglio 1960, n. 739,che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto. Detti prestiti saranno corrisposti per l'ammontare riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale e dell'interesse dello 0, 50 per cento sull'intera somma avuta a prestito. Lo Stato concorre nell'armmortamento dei prestiti, oltre che con il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art.2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni,con un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a 8 lire per ogni 100 lire di capitale originariamente mutuato. Ai prestitui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,convertito,con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928,n. 1760,e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui alla citta legge 14 febbraio 1964, n. 38. A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivastori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, possono essere concessi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a L. 500.000, graduato in rapporto all'entita' del danno subito. Per le aziende agricole i cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo comprendono altre produzioni, il contributo puo' essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiori al 40 per cento. Qualora le esigenze di ricostruzione dei capitali di conduzione, accertate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, siano superiori al predetto limite di L. 500.000, i prestiti agevolati potranno esser concessi per la differenza". - L'art. 2 della legge n. 38/1964 (Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche), prevede, tra l'altro,le modalita' per l'erogazione dei prestiti di esercizio. Si trascrive la disposizione: "Art.2 - E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 mlioni per ciascuno degli esercizi finanziari del 1963-64 al 1967- 68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per scopi e con i criteri previsti dall'art. 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739. Il concorso dello Stato sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli istituti ed enti mutuati - sulla base di elenchi dai medesimi prodotti - in annualita' erogate anticipatamente pari alla legge differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454,e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuarie nella misura prevista dall'art, 6 della citata legge n. 739. Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualita' di rimborso con i relativi interessi e' garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9,10,e11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760". - Il D.P.C.M. 29 novembre 1985 determina, per le singole operazioni di credito agrario, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito agrario assistito dal concorso pubblico. Al numero 5 di detto decreto vengono determinati i tassi minimi per le operazioni di soccorso, ed,in particolare,alle lettere a) e b)che di seguito vengono trascritte, le operazioni di soccorso consistenti i prestiti quinquennali: "5 operazioni di soccorso: a) prestiti fino a cinque anni assistiti dal contributo e dal concorso pubblico negli interessi: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro; b) prestiti fino a cinque anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi; per i coltivatori diretti, mezzadri,coloni e compartecipanti singoli o associati: 20% del tasso di riferimento come sopra specificato; per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento come sopra precisato". - La legge n. 739/1960 recante:"Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali", all'art. 1 prevede che possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamita' naturali e avversita' atmosferiche, contributi in conto capitale e contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione;lo stesso articolo, al quarto comma, stabilisce le modalita' e le misure di dette erogazioni. Si trascrivono i primi quattro commi dell'art. 1 di detta legge: "Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti: a) alla sistemazione per la coltivabilita' dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionati sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive; b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno,di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la tasformazione dei prodotti di aziende singole od associate; c) alla ricostruzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte. Possono essere concessi contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture o dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano subito danni nelle strutture fondiarie. Ai fini della determinazione del capitale di conduzione da ricostruire e' computato anche il compenso del lavoro prestato dalla famiglia coltivatrice, secondo indici per ettaro-coltura che saranno determinate dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. I suddetti contributi possono essere concessi sulla spesa ritenuta ammissibile entro i limiti stabiliti dall'art.10 della legge 27 dicembre 1953, n. 938. Per la classificazione delle aziende si applicano i criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317". - L'art. 7, comma 3,della legge n. 752/1986 recante: "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura", stabilisce a quali condizioni le imprese cooperative e loro consorzi possono accedere o non abbiano diritto ai benefici recati dalla legge stessa. Si trascrive il comma 3: "3. Le imprese cooperative e loro consorzi, che svolgono esclusivamente attivita'di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, non sono ammessi ai benefici ed agli interventi previsti dalla vigente normativa a favore delle cooperazione agricola quando per l'esercizio di tale attivita' ricorrono normalmente ed in modo continuativo ad approvviggionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantita' superiore alla meta' di quella complessivamente trasformata". - Lart.' 9 della citata legge n. 590/1981 precede la corresponsione di un particolare contributo, nonche' le modalita' di determinazione del valore del detto contributo, in favore di associazioni di produttori ortofrutticoli e di cooperative frutticole che precedono all'ammasso delle pomacee danneggiate da avversita' atmosferiche per l'avvio alla distillazione. Se ne trascrive il testo: "Art.9. - Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche registratesi nell'azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono,a parziale refusione del danno subito, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata. Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie e' determinato secondo parametri che sono fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario,secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo".