Art. 3. 
    Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva. 
   1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli
articoli 4 e 5, le aziende agricole,singole ed  associate,  ricadenti
nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori  al  35
per  cento  della  produzione   lorda   vendibile,   esclusa   quella
zootecnica. Sono esclusi altresi' dal computo  del  35  per  cento  e
dalle agevolazioni  predette  i  danni  alle  produzioni  ammissibili
all'assicurazione agevolata, relativamente  agli  eventi  determinati
dal decreto di  cui  all'articolo  9,  comma  2.  Nel  calcolo  della
percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite   derivanti   da
precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel  corso
dell'annata agraria. 
   2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti
interventi: 
     a) misure di pronto intervento previste dall'articolo 1 della 
legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni; 
     b) contributi in conto capitale ai coltivatori  diretti  e  agli
imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni  di  lire,
elevabili a 10 milioni per le aziende  che  abbiano  subito  danni  a
impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei
capitali  di  conduzione,  da  erogarsi  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088; 
     c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per
la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro  del
coltivatore, che non trovino reintegrazione o  compenso  per  effetto
della perdite della  produzione,  riferita  a  qualsiasi  ordinamento
colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato,  nei
limiti e con le modalita' dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto
1968, n. 917, convertito, con modificazioni,dalla  legge  21  ottobre
1968,  n.  1088.  Alla  determinazione  dei  parametri  provvede   il
Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste,  con  proprio  decreto,
sentite  le  regioni  e  le  organizzazioni  professionali   agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale; 
     d)  prestiti  quinquennali  di  esercizio,  da  erogare  con  le
modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio  1964,  n.
38, al tasso  agevolato  previsto  dall'articolo  unico,  numero  5),
lettere a) e  b),  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  del
ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284
del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati  anche  al
consolidamento  delle  rate  delle  operazioni  di  credito  agrario,
prorogate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge; 
     e) concessione  di  mutui  decennali,  a  tasso  agevolato,  con
preammortamento triennale a tasso agevolato, per  il  ripristino,  la
ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie  aziendali
danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e  opere  di
viabilita'  aziendale.  I   mutui   anzidetti   vengono   considerati
operazioni di  credito  agrario  di  miglioramento.  In  alternativa,
possono essere concessi contributi  in  conto  capitale,  secondo  le
modalita' e le misure previste dall'articolo 1, quarto  comma,  della
legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni; 
     f) prestiti quinquennali di  esercizio,  a  tasso  agevolato,  a
favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione  dei
prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli
che abbiano subito danni finanziari  a  causa  delle  minori  entrate
conseguenti alle riduzioni dei conferimenti  dei  soci,  titolari  di
aziende danneggiate dagli eventi di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
riduzioni pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti  e
della produzione commercializzata negli ultimi  due  anni.  L'entita'
del prestito dovra' essere contenuta  nei  limiti  percentuali  delle
predette minori entrate. L'intervento e' concesso a condizioni che le
cooperative soddisfino i requisiti di cui all'articolo  7,  comma  3,
della legge 8 novembre 1986, n. 752; 
     g) concessione a  favore  delle  associazioni  riconosciute  dei
produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole,  singole  o
consorziate, del contributo di cui  all'articolo  9  della  legge  15
ottobre  1981,  n.  590,  nonche'  per  la   produzione   agrumicola,
concessione  di   contributi   per   l'ammasso   degli   agrumi   non
commercializzabili a  seguito  di  avversita'  atmosferiche,  secondo
parametri e con le  modalita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. 
   3. Le regioni, compatibilmente con  le  finalita'  primarie  della
presente legge, possono adottare misure volte: 
     a) al ripristino delle  strade  interpoderali,  delle  opere  di
approvvigionamento idrico  nonche'  delle  reti  idrauliche  e  degli
impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica,
con onere di spesa a totale carico del Fondo; 
     b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica
montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle
opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo. 
   4.  Le  domande  di  intervento  debbono  essere  presentate  alle
autorita'  regionali  competenti  entro  il  termine  perentorio   di
quarantacinque giorni dalla data  di  pubblicazione  del  decreto  di
declaratoria e di  individuazione  delle  zone  interessate,  di  cui
all'articolo 2, comma 2. 
   5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito  danni
non inferiori al 70 per cento, i contributi in  conto  capitale  sono
aumentati del 10 per cento e  il  tasso  degli  interessi  passivi  a
carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene  ridotto
di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la  stessa
azienda sia colpita dagli eventi di cui all'articolo 2 per due o piu'
anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti  il  secondo
anno. 
 
          Nota all'art. 3:
             -  L'art.  1 della legge n. 590/1981 prevede, al secondo
          comma,lettera a), come modificata  dalla  legge  13  maggio
          1985,  n. 198,le misure di pronto intervento che le regioni
          sono chiamate ad adottare.  Si  trascrive  il  testo  della
          lettera  a)    del secondo comma dell'art. 1 della legge n.
          590/1981, come modificata dalla legge n.198/1985:
             "Da tale conto sono prelevate le  somme  occorrenti  per
          consentire  che  le regioni in caso di calamita' naturali o
          di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i  cui
          effetti   abbiano   inciso   sulle   strutture   o  abbiano
          compromesso i bilanci  economici  delle  aziende  agricole,
          adottino le seguenti misure:
               a) a titolo di pronto intervento:
                 1) erogazione di un contributo una tantum a parziale
          copertura   del   danno,  preferenzialmente  a  favore  dei
          coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito
          gravi danni e  si  trovino  in  particolari  condizioni  di
          bisogno  per  la  ripresa produttiva delle proprie aziende,
          con  particolare  riguardo  alla   spese   necessarie   per
          attenuare  i  danni ai prodotti in specie a quelle relative
          al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
                 2) l'anticipazione delle provvidenze previste  dalla
          presente legge"
             -  L'art.2  del  D.L.  n. 917/1968 (Provvidenza a favore
          delle aziende agricole a coltura specializzata  danneggiate
          da   calamita'   naturali   o   da  eccezionali  avversita'
          atmosferiche), quale  risulta  a  seguito  delle  modifiche
          apportate   dalla   legge   di   conversione,   prevede,tra
          l'altro,le modalita' di  concessione  delle  provvidenze  a
          favore  delle aziende agricole danneggiate. Si trascrive il
          testo della norma:
             "Art.  2.  -  A  favore  dei  produttori  agricoli,  con
          preferenza  ai  coltivatori diretti, le cui aziende a causa
          di  calamita'  naturali   o   di   eccezionali   avversita'
          atmosferiche  abbiano  subito perdite nelle produzioni con-
          siderate all'art.1 del presente decreto in misura  tale  da
          compromettere  il  loro  bilancio economico, possono essere
          concessi prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale
          al tasso dello 0, 50 per cento  per  la  ricostruzione  dei
          capitali  di  conduzione  compreso  il  lavoro prestato dal
          coltivatore ai sensi dell'art. 1, terzo  comma,della  legge
          21  luglio  1960,  n.  739,che non trovino reintegrazione e
          compenso per effetto della perdita del prodotto.
             Detti  prestiti  saranno  corrisposti  per   l'ammontare
          riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60
          per cento della quota capitale e dell'interesse dello 0, 50
          per cento sull'intera somma avuta a prestito.
             Lo Stato concorre nell'armmortamento dei prestiti, oltre
          che  con  il  concorso nel pagamento degli interessi di cui
          all'art.2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,con  un  contributo   annuo
          costante  per  l'intera  durata  dell'ammortamento pari a 8
          lire per ogni 100 lire di capitale originariamente mutuato.
             Ai prestitui di cui al presente articolo si applicano le
          disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio  1927,
          n.  1509,convertito,con modificazioni, nella legge 5 luglio
          1928,n. 1760,e successive modificazioni ed  integrazioni  e
          quelle di cui alla citta legge 14 febbraio 1964, n. 38.
             A   favore   dei   conduttori   di   aziende   agricole,
          coltivastori diretti, singoli od associati, le cui  aziende
          abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della
          produzione   lorda   globale,   possono   essere  concessi,
          contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80
          per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo
          non  superiore  a  L.   500.000,   graduato   in   rapporto
          all'entita' del danno subito. Per le aziende agricole i cui
          ordinamenti  oltre  a  quelli  considerati  nel  precedente
          articolo  comprendono  altre produzioni, il contributo puo'
          essere concesso quando i danni riportati  nella  produzione
          lorda   globale,  compresa  quella  zootecnica,  non  siano
          inferiori al 40 per cento.
             Qualora le esigenze di  ricostruzione  dei  capitali  di
          conduzione,    accertate    dall'ispettorato    provinciale
          dell'agricoltura, siano superiori al predetto limite di  L.
          500.000,  i  prestiti agevolati potranno esser concessi per
          la differenza".
             - L'art. 2 della legge n. 38/1964  (Provvidenze  per  le
          zone  agrarie danneggiate da eccezionali calamita' naturali
          o  avversita'  atmosferiche),   prevede,   tra   l'altro,le
          modalita'  per  l'erogazione  dei prestiti di esercizio. Si
          trascrive la disposizione:
             "Art.2 - E' autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni
          in  ragione  di  1.000  mlioni  per ciascuno degli esercizi
          finanziari del 1963-64 al  1967-  68,  per  concedere  alle
          aziende  agricole di cui al precedente articolo un concorso
          statale  sui  prestiti   di   esercizio   ad   ammortamento
          quinquennale  erogati  da  istituti  od  enti  esercenti il
          credito  agrario  per  scopi  e  con  i  criteri   previsti
          dall'art. 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
           Il  concorso  dello  Stato sara' corrisposto dal Ministero
          dell'agricoltura e delle  foreste  agli  istituti  ed  enti
          mutuati  - sulla base di elenchi dai medesimi prodotti - in
          annualita'  erogate   anticipatamente   pari   alla   legge
          differenza  tra  la rata di ammortamento calcolata al tasso
          d'interesse fissato ai sensi dell'art.  34  della  legge  2
          giugno 1961, n. 454,e quella calcolata al tasso d'interesse
          dovuto dalle ditte mutuarie nella misura prevista dall'art,
          6 della citata legge n. 739.
           Ai  prestiti  si  applicano le disposizioni previste dalle
          vigenti leggi in materia di credito  agrario  di  esercizio
          ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.
          130.   Ciascuna  annualita'  di  rimborso  con  i  relativi
          interessi e' garantita da privilegi ai sensi degli articoli
          8, 9,10,e11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760".
             - Il D.P.C.M. 29 novembre 1985 determina, per le singole
          operazioni di credito agrario,  i  tassi  minimi  agevolati
          annui  a carico dei beneficiari nelle operazioni di credito
          agrario assistito dal concorso pubblico.  Al  numero  5  di
          detto  decreto  vengono  determinati  i tassi minimi per le
          operazioni di soccorso, ed,in particolare,alle  lettere  a)
          e  b)che  di  seguito  vengono trascritte, le operazioni di
          soccorso consistenti i prestiti quinquennali:
             "5 operazioni di soccorso:
               a)  prestiti  fino  a  cinque   anni   assistiti   dal
          contributo e dal concorso pubblico negli interessi: 20% del
          tasso   di   riferimento   periodicamente  determinato  dal
          Ministro del tesoro;
               b) prestiti fino a cinque anni assistiti dal  concorso
          pubblico negli interessi;
                 per   i   coltivatori   diretti,  mezzadri,coloni  e
          compartecipanti singoli  o  associati:  20%  del  tasso  di
          riferimento come sopra specificato;
                 per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento
          come sopra precisato".
             -  La legge n. 739/1960 recante:"Provvidenze per le zone
          agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per
          le imprese industriali", all'art.  1  prevede  che  possono
          essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate
          da    eccezionali    calamita'    naturali   e   avversita'
          atmosferiche, contributi in conto capitale e contributi per
          la  ricostruzione  dei  capitali  di  conduzione;lo  stesso
          articolo,  al  quarto  comma,  stabilisce le modalita' e le
          misure di dette erogazioni. Si trascrivono i primi  quattro
          commi dell'art. 1 di detta legge:
             "Nelle  zone  che  saranno  delimitate  con  decreto del
          Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello
          per il  tesoro  possono  essere  concessi  a  favore  delle
          aziende   agricole  danneggiate  da  eccezionali  calamita'
          naturali   o   da   eccezionali   avversita'   atmosferiche
          contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:
               a)   alla   sistemazione  per  la  coltivabilita'  dei
          terreni, compreso lo scavo ed il trasporto  a  rifiuto  dei
          materiali   alluvionati   sterili,   al   ripristino  delle
          piantagioni arboree ed arbustive;
               b) alla ricostruzione e riparazione di  fabbricati  ed
          altri  manufatti  rurali,  alla riparazione e ricostruzione
          dei muri di sostegno,di strade poderali, canali di scolo  e
          delle  opere di provvista di acqua, di adduzione di energia
          elettrica,   di   ripristino   degli   impianti   per    la
          conservazione  e  la  tasformazione dei prodotti di aziende
          singole od associate;
               c)  alla  ricostruzione  delle  scorte  vive  e  morte
          danneggiate o distrutte.
             Possono  essere concessi contributi per la ricostruzione
          dei capitali di conduzione, che non trovano  reintegrazione
          e  compenso  per  effetto  della perdita del prodotto o del
          danno sofferto dalle colture  o  dagli  allevamenti,  anche
          quando  le aziende non abbiano subito danni nelle strutture
          fondiarie.
             Ai fini della determinazione del capitale di  conduzione
          da  ricostruire  e'  computato anche il compenso del lavoro
          prestato dalla famiglia coltivatrice,  secondo  indici  per
          ettaro-coltura    che    saranno   determinate   dal   capo
          dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
             I suddetti  contributi  possono  essere  concessi  sulla
          spesa   ritenuta   ammissibile  entro  i  limiti  stabiliti
          dall'art.10 della legge 27 dicembre 1953, n.  938.  Per  la
          classificazione   delle  aziende  si  applicano  i  criteri
          indicati nell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317".
             -  L'art.  7,  comma  3,della legge n. 752/1986 recante:
          "Legge   pluriennale   per   l'attuazione   di   interventi
          programmati  in agricoltura", stabilisce a quali condizioni
          le imprese cooperative e loro consorzi possono  accedere  o
          non  abbiano diritto ai benefici recati dalla legge stessa.
          Si trascrive il comma 3: "3. Le imprese cooperative e  loro
          consorzi,    che    svolgono   esclusivamente   attivita'di
          trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, non  sono
          ammessi  ai  benefici  ed  agli  interventi  previsti dalla
          vigente normativa  a  favore  delle  cooperazione  agricola
          quando   per   l'esercizio   di  tale  attivita'  ricorrono
          normalmente ed in modo continuativo ad  approvviggionamenti
          dal  mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantita'
          superiore   alla   meta'   di    quella    complessivamente
          trasformata".
             -  Lart.'  9  della  citata legge n. 590/1981 precede la
          corresponsione di un  particolare  contributo,  nonche'  le
          modalita'   di   determinazione   del   valore   del  detto
          contributo,  in  favore  di  associazioni   di   produttori
          ortofrutticoli  e  di  cooperative frutticole che precedono
          all'ammasso  delle  pomacee   danneggiate   da   avversita'
          atmosferiche   per   l'avvio   alla  distillazione.  Se  ne
          trascrive il testo:
             "Art.9. - Le associazioni dei produttori  ortofrutticoli
          riconosciute  ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e
          le  cooperative  frutticole  singole  o   consorziate   che
          procedono  all'ammasso delle pomacee non commercializzabili
          a   seguito   di   avversita'   atmosferiche   registratesi
          nell'azienda  di  associati,  avviando  tali  prodotti alla
          distillazione  per  la  produzione  di  alcool,  ricevono,a
          parziale   refusione   del   danno  subito,  un  contributo
          corrispondente   al   30   per   cento   dell'imposta    di
          fabbricazione  ed  alla esenzione dei diritti erariali, per
          ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.
             Il valore  del  contributo  dovuto  per  chilogrammo  di
          prodotto consegnato alle distillerie e' determinato secondo
          parametri  che  sono  fissati  di  intesa  tra il Ministero
          dell'agricoltura  e   delle   foreste   ed   il   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,sentite le
          rispettive  organizzazioni  maggiormente  rappresentative a
          livello nazionale.
             Le industrie distillatrici rilasciano alle  associazioni
          dei  produttori  ed  alle cooperative di cui al primo comma
          del presente articolo bollette di consegne,  con  timbro  a
          secco  dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che
          costituiscono titolo per la riscossione  presso  le  banche
          convenzionate,    degli   importi   spettanti   a   ciascun
          consegnatario,secondo i parametri di cui al  secondo  comma
          del presente articolo".