Art. 4 
Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario 
 
  1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, sono  prorogate,
fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui all'articolo  3,
comma 2, lettera d), per una sola volta e per non piu'  di  24  mesi,
con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12  del  regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modificazioni,  le
scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di  esercizio
e  di  miglioramento  effettuate  con  le  aziende  agricole  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della presente legge. Le rate prorogate sono
assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 
  2. Gli  istituti  ed  enti  abilitati  all'ersercizio  del  credito
agrario  sono  autorizzati  ad  anticipare,  anche  in   assenza   di
preventivo nulla osta,  le  provvidenze  di  cui  all'articolo  3,  a
richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione
resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio  1968,  n.  15,
applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per
il credito e ed il  risparmio  del  27  ottobre  1983,  il  tasso  di
riferimento  delle  operazioni  di  credito  agrario.  La   eventuale
concessione  dell'agevolazione  del  concorso  nel  pagamento   degli
interessi su detti prestiti e  mutui  da  parte  delle  regioni  puo'
intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera  di
concessione del  prestito  o  mutuo.  L'agevolazione  deve  riferirsi
all'intera  durata  del  finanziamento  e  avviene  per  il   tramite
dell'istituto concedente in forma attualizzata. 
  3. In caso di mancato riconoscimento  della  agevolazione  entro  i
termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si  applica  il
il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  R.D.  n.  1509/1927  recante:  "Provvedimenti per
          l'ordinamento del credito agrario nel Regno", prevede  agli
          articoli   8,9,10,11   e  12,che  qui  di  seguito  vengono
          trascritti, particolari privilegi in relazione  a  determi-
          nate operazioni di credito agrario:
             "Art.  8.  - I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2,
          n.  1,sono privilegiati sopra i frutti  pendenti  a  quelli
          raccolti  nell'anno  della scadenza del prestito e sopra le
          derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse
          ai fondi rustici e provenienti dai medesimi.
             Il detto privilegio compete  all'istituto  maturante  in
          confronto  di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo
          entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata  di
          esso.  In  caso  di  mancato  o  insufficiente  raccolto il
          privilegio   si   trasferisce   sui   frutti    dell'annata
          successiva,  purche'  il debitore continui nella conduzione
          del fondo.
             Quando il debitore e' un mezzadro o colono parziario, il
          privilegio si esercita soltanto sulla parte  dei  frutti  e
          delle derrate ad esso spettanti.
             I  prestiti  per  gli  scopi di cui al n.  2 dell'art. 2
          sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine
          e gli attrezzi.
             Il   privilegio   di  cui  al  presente  articolo  segue
          immediatamente il privilegio per le spese di giustizia,  di
          cui  all'art.  1956  del  codice  civile, ed e' preferito a
          tutti i privilegi speciali  indicati  nell'art.    1958  di
          detto codice.
             Art.  9.  -  A  garanzia  dei  prestiti  e  mutui di cui
          all'art.  2,  numeri  1  e  2,  e  all'art.  3,puo'  essere
          costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e
          quelli  raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano
          nei fondi rustici del  debitore  e  proveniente  dai  fondi
          medesimi,  e  sopra  tutto  cio' che serve a coltivare ed a
          fornire i  fondi  stessi,  l'imitatamente  alla  parte  del
          valore  eccedente  i crediti assistiti da privilegio legale
          ai sensi dell'articolo precedente.
             Alla  validita'   ed   efficacia   del   privilegio   e'
          necessario:
               a)  che  esso risulti da un atto scritto, anche se non
          autentico, nel quale siano esattamente descritte le cose su
          cui  viene  costituito  il  privilegio  e   particolarmente
          indicati  gli  scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e
          gli obblighi del debitore;
               b) che abbia acquistato data certa per  effetto  della
          registrazione  presso  l'ufficio  del  registro  nella  cui
          circoscrizione e' posto il fondo;
               c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla
          coservatoria delle ipoteche del luogo nel quale e'  situato
          l'immobile   di  cui  fanno  parte  le  cose  sottoposte  a
          privilegio e dove queste si trovano.
             L'iscrizione,  senza  responsabilita'  del  conservatore
          delle  ipoteche  non  potra'  aver  luogo  che su richiesta
          dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito  agrario
          che ha concesso il prestito.
             Il detto privilegio puo' essere costituito per la durata
          del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per
          una  durata  non  maggiore  di  anni  cinque. Tuttavia puo'
          essere validamente rinnovato prima della  scadenza  per  un
          altro  periodo  parimenti  non maggiore di anni cinque.  In
          nessun caso pero'  la  durata  di  questo  privilegio  puo'
          eccedere  l'epoca  nella  quale  il  debitore  cessa  dalla
          conduzione del fondo.
             Tale privilegio segue immediatamente quello dello  Stato
          di  cui  al n.   1 dell'art. 1958 del codice civile, ma nel
          concorso con crediti ipotecari iscritti anteriormente  alla
          data  dell'iscrizione  del  privilegio speciale, l'istituto
          mutuante  non  potra'  ottenere  collocazione  anteriore  a
          quella  dei  creditori ipotecari, rimanendo ferma,in questo
          caso,la collocazione  degli  altri  creditori  privilegiati
          eventualmente   concorrenti  secondo  le  disposizioni  del
          codice civile.
             In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio
          ai sensi del presente articolo, non puo' essere eseguita la
          tradizione  al  compratore,  se   prima   non   sia   stato
          soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.
             Il  venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non
          abbia  soddisfatto  il  credito   dell'istituto   mutuante,
          incorre  nelle penalita' previste dall'articolo seguente; e
          il  compratore  e'   tenuto   a   soddisfare   il   credito
          dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.
             Art.  10.  -  Quando il debitore deteriora o distrae gli
          oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9
          del presente decreto, oppure impiega in tutto o in parte la
          somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i
          quali  fu  concessa,  e'  punito  con  le  pene   comminate
          dall'art. 203 del codice civile.
             Nei  casi predetti, o allorche' il debitore abbandoni la
          coltivazione del fondo, o in qualunque modo,per dolo o  per
          colpa,diminuisca   notevolmente  le  garanzie  all'istituto
          creditore,  questo  puo'  chiedere   la   risoluzione   del
          contratto a termine dell'art. 1165 del codice civile.
             Art.  11. - Se il debitore non versa integralmente, alle
          scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle  singole
          rate  di  rimborso  di  esso,  il pretore del mandamento,su
          istanza  dell'istituto  mutuante  puo'   assunte   sommarie
          informazioni,  ordinare  il  sequestro  e  la vendita degli
          oggetti sottoposti a privilegio.
             La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, col le
          norme dell'art. 68 del codice di commercio.
             Art. 12. - Per le anticipazioni  su  pegno  di  prodotti
          agricoli,  previste  dal  n.    3  dell'art. 2 del presente
          decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza  o  il
          prodotto  depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore
          non  estingua  il  debito  nel  termine  di  giorni   sette
          dall'invito   ricevuto   mediante   lettera   raccomandata,
          l'istituto sovventore ha diritto di far  vendere  il  pegno
          senza   formalita'  giudiziarie,  con  le  modalita'  degli
          articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio".
             - La legge n.  15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione  di
          firma".
             -  Il  Comitato  interministeriale  per il credito ed il
          risparmio, nella seduta del 27 ottobre 1983, ha adottato la
          delibera che letteralmente si trascrive:
             "Gli istituti di credito agrario  sono  facoltizzati  ad
          effettuare  in  via  ordinaria  gli  interventi agli stessi
          consentiti dalla legislazione  nazionale  e  comunitaria  a
          carattere incentivante con particolare riguardo ai prodotti
          agricoli,    alla   loro   commercializzazione,ai   servizi
          all'agricoltura (Informatica, ricerca,sperimentazione)   al
          risparmio  energetico  ed  al  trattamento  industriale dei
          residui agro-alimentari.
             La Banca  d'Italia  provvedera'  ad  emanare,  ai  sensi
          dell'art.  45  del  decreto  ministeriale  23 gennaio 1928,
          modificato dal  decreto  ministeriale  3  aprile  1978,  le
          necessarie disposizioni".