Art. 4 Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, sono prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi. 2. Gli istituti ed enti abilitati all'ersercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 3, a richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per il credito e ed il risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata. 3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.
Note all'art. 4: - Il R.D. n. 1509/1927 recante: "Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno", prevede agli articoli 8,9,10,11 e 12,che qui di seguito vengono trascritti, particolari privilegi in relazione a determi- nate operazioni di credito agrario: "Art. 8. - I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1,sono privilegiati sopra i frutti pendenti a quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Il detto privilegio compete all'istituto maturante in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva, purche' il debitore continui nella conduzione del fondo. Quando il debitore e' un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti. I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi. Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui all'art. 1956 del codice civile, ed e' preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto codice. Art. 9. - A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, numeri 1 e 2, e all'art. 3,puo' essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e proveniente dai fondi medesimi, e sopra tutto cio' che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, l'imitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo precedente. Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario: a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autentico, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore; b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' posto il fondo; c) che sia iscritto sul registro speciale tenuto dalla coservatoria delle ipoteche del luogo nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano. L'iscrizione, senza responsabilita' del conservatore delle ipoteche non potra' aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito. Il detto privilegio puo' essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia puo' essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque. In nessun caso pero' la durata di questo privilegio puo' eccedere l'epoca nella quale il debitore cessa dalla conduzione del fondo. Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 1958 del codice civile, ma nel concorso con crediti ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potra' ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma,in questo caso,la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile. In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non puo' essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante. Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalita' previste dall'articolo seguente; e il compratore e' tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore. Art. 10. - Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito con le pene comminate dall'art. 203 del codice civile. Nei casi predetti, o allorche' il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo,per dolo o per colpa,diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo puo' chiedere la risoluzione del contratto a termine dell'art. 1165 del codice civile. Art. 11. - Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento,su istanza dell'istituto mutuante puo' assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio. La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, col le norme dell'art. 68 del codice di commercio. Art. 12. - Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalita' giudiziarie, con le modalita' degli articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio". - La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma". - Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 27 ottobre 1983, ha adottato la delibera che letteralmente si trascrive: "Gli istituti di credito agrario sono facoltizzati ad effettuare in via ordinaria gli interventi agli stessi consentiti dalla legislazione nazionale e comunitaria a carattere incentivante con particolare riguardo ai prodotti agricoli, alla loro commercializzazione,ai servizi all'agricoltura (Informatica, ricerca,sperimentazione) al risparmio energetico ed al trattamento industriale dei residui agro-alimentari. La Banca d'Italia provvedera' ad emanare, ai sensi dell'art. 45 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, modificato dal decreto ministeriale 3 aprile 1978, le necessarie disposizioni".