Art. 5. 
                     Disposizioni previdenziali 
   1. Alle aziende, singole  o  associate,  condotte  da  coltivatori
diretti, mezzadri o coloni,  o  da  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale,  iscritti  nella  relativa  gestione  previdenziale,   in
possesso  dei  requisiti  previsti  dall'articolo  3,  comma  1,   e'
concesso, a domanda,l'esonero parziale del pagamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali propri e per i  lavoratori  dipendenti,
in scadenza nei dodici  mesi  successivi  alla  data  in  cui  si  e'
verificato l'evento.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  e'  autorizzato,  con  proprio  decreto,  a  determinare  la
percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un  massimo
del 50 per cento. 
   2. La misura dell'esonero  e'  aumentata  del  10  per  cento  nel
secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di  cui
all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda
per due piu' anni consecutivi. 
   3. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su  prestazione  di
apposita domanda degli interessati, corredata da  dichiarazione  resa
ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  La  legge n.  15/1968 reca, come si e' gia' accennato
          in   nota   all'art.   4,   norme   sulla    documentazione
          amministrativa  e sulla legalizzazione ed autenticazione di
          firma.