Art. 6 Epizoozie 1. I consorzi di produttori agricoli di cui all'articolo 10 possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende zootecniche colpite da inflazioni epizzotiche che determinino l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico della cassa sociale dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalita' fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento. 3. Lo Stato concorre fino alla meta' della spesa sostenuta dalla cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.
Nota all'art. 6: - La legge n. 218/1988 recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", prescrive,nei casi di afta epizootica, che il sindaco ordini l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione; prescrive, inoltre,che il Ministro della sanita', sempre nei casi di afta epizootica, individuata l'area interessata, disponga con proprio decreto l'abbattimento anche degli animali sospetti di contaminazione e di quelli sani ricettivi; prescrive, infine,che,nei casi di altre malattie per le quali e' previsto l'obblico della denuncia, il Ministro della sanita' stabilisca, ove sia necessario per impedire la diffusione della malattia stessa, l'obbligo dell'abbattimento ed,eventualmente,della distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.