Art. 6 
                              Epizoozie 
 
  1. I consorzi di produttori agricoli di cui all'articolo 10 possono
deliberare di  concorrere  al  sostegno  dei  redditi  delle  aziende
zootecniche  colpite  da  inflazioni  epizzotiche   che   determinino
l'abbattimento del bestiame ai sensi della legge 2  giugno  1988,  n.
218. 
  2. Le iniziative di cui al  comma  1  sono  a  carico  della  cassa
sociale dei consorzi e tengono conto, secondo parametri  e  modalita'
fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste,
delle  mancate  produzioni  per  un  determinato  periodo  di   fermo
dell'allevamento. 
  3. Lo Stato concorre fino alla meta' della  spesa  sostenuta  dalla
cassa sociale, accertata sulla base del relativo conto consuntivo. 
 
          Nota all'art. 6:
             -  La  legge  n.  218/1988  recante "Misure per la lotta
          contro l'afta  epizootica  ed  altre  malattie  epizootiche
          degli  animali", prescrive,nei casi di afta epizootica, che
          il sindaco ordini l'abbattimento  e  la  distruzione  degli
          animali   infetti   e  di  quelli  sospetti  di  infezione;
          prescrive, inoltre,che il Ministro  della  sanita',  sempre
          nei   casi   di   afta   epizootica,   individuata   l'area
          interessata, disponga con  proprio  decreto  l'abbattimento
          anche  degli animali sospetti di contaminazione e di quelli
          sani ricettivi; prescrive,  infine,che,nei  casi  di  altre
          malattie per le quali e' previsto l'obblico della denuncia,
          il  Ministro  della  sanita' stabilisca, ove sia necessario
          per impedire la diffusione della malattia stessa, l'obbligo
          dell'abbattimento ed,eventualmente,della distruzione  degli
          animali    infetti   o   sospetti   di   infezione   o   di
          contaminazione.