Art. 7 
                    Pubblicita' degli interventi 
 
  1.  Gli  elenchi  nominativi  dei  danneggiati,  nonche'  gli  atti
contenuti la valutazione dei danni  e  le  provvidenze  concesse,  ai
sensi degli articoli 3, 4, 5, e 6, sono accessibili ai  cittadini  ed
esposti  per  quindici   giorni   nell'albo   pretorio   dei   comuni
interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno  1990,  n.
142. 
 
          Nota all'art. 7:
             - La legge n.    142/1990,  recante  "Ordinamento  delle
          autonomie  locali",  all'art.  7 disciplina, tra l'altro,il
          diritto di informazione e di  accesso  dei  cittadini  agli
          atti  amministrativi  ed, in generale,il diritto di accesso
          alle informazioni di cui e' in possesso  l'amministrazione.
          Se ne riproduce il testo:
             "Art.   7  (Azione  popolare,  diritti  d'accesso  e  di
          informazione dei cittadini) . - 1.  Ciascun  elettore  puo'
          far  valere, innanzi alle giuridsdizioni amministrative, le
          azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
             2. Il giudice ordina l'integrazione  del  condradditorio
          nei  confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese
          sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
             3.  Tutti  gli  atti  dell'amministrazione  comunale   e
          provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati
          per  espressa  indicazione  di  legge  o per effetto di una
          temporanea e  motivata  dichiarazione  del  simdaco  o  del
          presidente  della  provincia  che  ne  vieti  l'esibizione,
          conformemente a quanto previsto dal regolamento, in  quanto
          la  loro  diffusione  possa  pregiudicare  il  diritto alla
          riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
             4. Il  regolamento  assicura  ai  cittadini,  singoli  o
          associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e
          disciplina  il  rilascio  di copie di atti previo pagamento
          dei soli costi;individua, con norme di organizzazione degli
          uffici e dei servizi, responsabili dei procedimenti;  detta
          le   norme   necessarie   per   assicurare   ai   cittadini
          l'informazione sullo stato degli atti e delle  procedure  e
          sull'ordine  di  esame di domande, progetti e provvedimenti
          che  comunque  li  riguardano;assicura   il   diritto   dei
          cittadini di accedere, in generale,alle informazioni di cui
          e' in possesso l'amministrazione.
             5.  Al  fine  di rendere effettiva la partecipazione dei
          cittadini  all'attivita'  dell'amministrazione,  gli   enti
          locali  assicurano  l'accesso  alle strutture ed ai servizi
          agli enti,  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alle
          associazioni".