Art. 8 Iniziative di difesa attiva contro le avverista' atmosferiche 1. Puo' essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per investimenti relativi ad iniziative, anche pilotate,di difesa attiva, comprese le reti antigrandine, assunte anche in forma associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364,nonche' dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse interessino almeno il 75 per cento dei produttori aderenti. 2. Per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate ai sensi del comma 1 del presente articolo puo' essere riconosciuta a carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 3. I consorzi di difesa, anche associati, possono provvedere alle iniziative di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso convenzioni con enti, consorzi e societa', preferibilmente a partecipazione statale o di cui gli organismi a carattere agricolo detengono la maggioranza degli interessi sociali, forniti di accertata esperienza nelle specifiche materie. 4. All'approvazione dei progetti di cui al presente articolo ed alla concessione dei relativi contributi provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi carattere pilota, sono sottoposti a verifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 6. Le regioni possono finanziare la realizzazione dei progetti, presentati dai consorzi di difesa nonche' dai soggetti di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, di impianti a carattere aziendale di difesa contro le avversita' atmosferiche. 7. I progetti di reti antigrandine o di impianti di difesa contro le avversita' atmsferiche possono essere finanziati dalle regioni solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente vantaggiosa rispetto alla corrispondente spesa di difesa passiva. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce periodicamente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le soglie minime dei tassi assicurativi,con riguardo alle singole regioni, al di sotto delle quali non puo' considerarsi economicamente conveniente l'installazione di impianti di difesa attiva.
Nota all'art. 8: - La legge n. 364/1970 recante "Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale", prevede,tra l'altro,che i produttori agricoli si costituiscano in consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni intensive contro la grandine, le gelate e le brinate. - L'art. 10 della gia' menzionata legge n. 590/1981 individua i soggetti che, riconosciuti idonei allo svolgimento delle attivita' di difesa delle produzioni agricole intensive o pregiate, possono accedere alle provvidenze previste dalla stessa legge n. 590. Se ne trascrive il testo, limitatamente ai primi quattro commi. "Ai consorzi di produttori agricoli costituiti per l'attuazione della difesa attiva, ancorche' a carattere sperimentale,e passiva delle produzioni agricole, intensive o pregiate detrminate a norma dell'ultimo comma dell'art, 3 della presente legge,sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalita' associative. Le stesse provvidenze sono concesse alle associazioni dei produttori agricoli, alle cooperative di primo e secondo grado ed ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto,al fine di adattarlo all'espletamento delle attivita' previste dai successivi articoli, ottengano dalle regioni il riconoscimento di idoneita' allo svolgimento delle attivita' medesime. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e gli organismi di cui ai precedenti comuni sono costituiti con atto pubblico e riconosciuti della regione. I consorzi sono retti da uno statuto uniformato alle disposizioni degli articoli 15.17, 19 e 20 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sottoposti alla vigilanza delle regioni che esercitano in virtu'dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni attribuite dalla citata legge n. 364 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste". - Lart. 12 della legge n. 400/1988 e' riprodotto in nota all'rt. 2.