Art. 8 
    Iniziative di difesa attiva contro le avverista' atmosferiche 
 
  1. Puo' essere riconosciuta a carico del Fondo di cui  all'articolo
1 una aliquota fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile
per investimenti relativi ad  iniziative,  anche  pilotate,di  difesa
attiva,  comprese  le  reti  antigrandine,  assunte  anche  in  forma
associata dai consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 
364,nonche' dai soggetti  di  cui  all'articolo  10  della  legge  15
ottobre 1981, n. 590, quando le iniziative stesse interessino  almeno
il 75 per cento dei produttori aderenti. 
  2. Per la gestione e manutenzione delle attrezzature finanziate  ai
sensi del comma 1 del presente articolo puo'  essere  riconosciuta  a
carico del Fondo di cui all'articolo 1 una aliquota fino  al  50  per
cento della spesa ritenuta ammissibile. 
  3. I consorzi di difesa, anche associati, possono  provvedere  alle
iniziative di cui ai commi 1 e 2  anche  attraverso  convenzioni  con
enti, consorzi e societa', preferibilmente a partecipazione statale o
di cui gli organismi a carattere agricolo  detengono  la  maggioranza
degli  interessi  sociali,  forniti  di  accertata  esperienza  nelle
specifiche materie. 
  4. All'approvazione dei progetti di cui  al  presente  articolo  ed
alla  concessione  dei  relativi  contributi  provvede  il   Ministro
dell'agricoltura e delle foreste. 
  5. I risultati delle iniziative di cui al presente articolo, aventi
carattere  pilota,  sono  sottoposti   a   verifica   del   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. 
  6. Le regioni possono finanziare  la  realizzazione  dei  progetti,
presentati dai  consorzi  di  difesa  nonche'  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590,  di  impianti  a
carattere aziendale di difesa contro le avversita' atmosferiche. 
  7. I progetti di reti antigrandine o di impianti di  difesa  contro
le avversita' atmsferiche possono  essere  finanziati  dalle  regioni
solo nel caso in cui l'iniziativa risulti economicamente  vantaggiosa
rispetto alla corrispondente spesa di  difesa  passiva.  Il  Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  stabilisce  periodicamente,  con
proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di  cui  all'articolo  12
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  le  soglie  minime  dei  tassi
assicurativi,con riguardo alle singole regioni,  al  di  sotto  delle
quali    non    puo'    considerarsi    economicamente    conveniente
l'installazione di impianti di difesa attiva. 
 
          Nota all'art. 8:
             - La legge n. 364/1970 recante "Istituzione del Fondo di
          solidarieta'    nazionale",   prevede,tra   l'altro,che   i
          produttori agricoli si costituiscano  in  consorzi  per  la
          difesa  attiva  e passiva delle produzioni intensive contro
          la grandine, le gelate e le brinate.
             - L'art. 10 della gia' menzionata  legge  n.    590/1981
          individua   i   soggetti   che,  riconosciuti  idonei  allo
          svolgimento delle  attivita'  di  difesa  delle  produzioni
          agricole   intensive  o  pregiate,  possono  accedere  alle
          provvidenze previste dalla stessa legge  n.    590.  Se  ne
          trascrive il testo, limitatamente ai primi quattro commi.
             "Ai  consorzi  di  produttori  agricoli  costituiti  per
          l'attuazione della difesa  attiva,  ancorche'  a  carattere
          sperimentale,e passiva delle produzioni agricole, intensive
          o pregiate detrminate a norma dell'ultimo comma dell'art, 3
          della  presente legge,sono concesse le provvidenze previste
          dai  successivi  articoli  per  il   raggiungimento   delle
          finalita' associative.
             Le  stesse  provvidenze  sono concesse alle associazioni
          dei  produttori  agricoli,  alle  cooperative  di  primo  e
          secondo  grado  ed  ai  consorzi  di produttori che, previa
          modifica  del  proprio   statuto,al   fine   di   adattarlo
          all'espletamento  delle  attivita'  previste dai successivi
          articoli, ottengano  dalle  regioni  il  riconoscimento  di
          idoneita' allo svolgimento delle attivita' medesime.
             Dalla  data di entrata in vigore della presente legge, i
          consorzi e gli organismi di cui ai precedenti  comuni  sono
          costituiti con atto pubblico e riconosciuti della regione.
             I  consorzi  sono  retti  da uno statuto uniformato alle
          disposizioni degli articoli 15.17, 19 e 20 della  legge  25
          maggio  1970,  n.    364, e sottoposti alla vigilanza delle
          regioni che esercitano in virtu'dell'art.   70 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616, le
          funzioni attribuite dalla citata legge n.  364 al Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste".
             -  Lart.  12  della legge n.   400/1988 e' riprodotto in
          nota all'rt. 2.