Art. 9 
                     Contratti di assicurazione 
 
  1. I consorzi di difesa di cui alla legge 25 maggio 1970,  n.  364,
ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate  ed  integrate
dalla presente legge, possono, per il raggiungimento delle  finalita'
associative, deliberare di far ricorso a forme assicurative  mediante
contratti da stipulare anche dagli stessi  consorzi  in  nome  e  per
conto  dei  soci,   con   societa'   di   assicurazione   autorizzate
all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a
scelta dei soci dei consorzi: 
a) il risarcimento dei danni subiti da determinate  colture  a  causa
   della grandine, della  brina,  del  gelo  o  di  altre  avversita'
   atmosferiche; 
b) il risarcimento dei danni  subiti  da  strutture  aziendali  e  da
   determinate  colture  a  causa   dell'insieme   delle   avversita'
   atmosferiche  in  grado   di   incidere   in   maniera   superiore
   all'ordinario sul valore della produzione aziendale.  I  contratti
   possono riguardare anche i  danni  causati  da  fitopatie  qualora
   siano  strettamente  collegate  al   verificarsi   di   avversita'
   atmosferiche, i danni alla  qualita'  nonche'  quelli  causati  da
   epizoozie; 
c) il risarcimento dei danni subiti dalle  colture  prevelenti  negli
   ordinamenti  produttivi  aziendali  a  causa  dell'insieme   delle
   avversita' atmosferiche, in grado di incidere in misura  superiore
   all'ordinario sulla produzione. 
  2. Con decreto del Ministro dell'agricolture e  delle  foreste,  da
emanarsi, sentite  le  regioni  e  le  province  autonome  nonche'  i
soggetti di cui all'articolo 21, comma primo, della legge  25  maggio
1970, n. 364, e all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,
entro il 30  novembre  di  ogni  anno  per  l'anno  successivo,  sono
stabiliti, con riferimento a territori agricoli omogenei, gli eventi,
le colture e le fitopatie che possono essere oggetto dei contratti di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 
  3. I contratti di cui  al  comma  1  possono  essere  stipulati  da
societa' di assicurazione aderenti ad uno dei consorzi costituiti  ed
operanti con le modalita' previste dall'articolo 21  della  legge  25
maggio 1970, n. 364. 
  4. I rischi che le societa' di assicurazione, aderenti ai  consorzi
di cui al comma 3, assumono con la stipulazione dei contratti di  cui
al comma 1 del presente articolo 21 della legge 25  maggio  1970,  n.
364. 
  5. Sono raddoppiate, con riferimento alle singole  percentuali  del
rapporto sinistri-premi,  le  aliquote  di  accantonamento  stabilite
dall'articolo  2  del  decreto  del  Ministro   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato del 29 ottobre  1981,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 341 del 12 dicembre 1981, in base alle quali le
societa' di assicurazione autorizzate  a  termini  del  comma  3  del
presente articolo sono tenute ad  integrare,  alla  fine  di  ciascun
esercizio, la riserva dei premi per i rischi in corso. E' elevata  al
50  per  cento  la  percentuale  dell'ammontare   dei   premi   lordi
dell'esercizio, dedotte le imposte a carico degli assicurati,  al  di
sopra della quale cessa  l'obbligo  dell'accantonamento  integrativo.
Sono del pari raddoppiate,  per  ciascuna  percentuale  del  rapporto
sinistri-premi, le aliquote di utilizzo in base alle quali le imprese
devono    utilizzare    l'accantonamento    integrativo.    L'importo
dell'integrazione della riserva dei premi non costituisce  imponibili
ai  fini  fiscali.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'agricoltura e delle  foreste,  le  suindicate  aliquote  possono
essere modificate. 
  6. Nel  caso  in  cui  per  due  anni  consecutivi  gli  indennizzi
complessivi  pagati  dalle  societa'  di  assicurazione  aderenti  ai
consorzi di cui al comma 3 superino l'importo  dei  premi  percepiti,
esclusi gli  oneri  di  caricamento  e  compresa  la  percentuale  di
utilizzo,  di  cui  all'articolo   2   del   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'aretigianato di cui al comma  5,
lo Stato interviene per il tramite del Fondo di cui  all'articolo  1,
nei limiti del 5 per cento delle disponibilita' dello  stesso,  quale
riassicuratore in eccesso dei sinistri globali al 30  per  cento  del
disavanzo dichiarato ed accertato con  riferimento  all'ultimo  anno.
Alla relativa assegnazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni
(INA) provvede con proprio decreto  il  Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste. L'INA retrocede il relativo importo  fra  le  societa'
partecipanti ai consorzi secondo un piano di riparto formato in  base
alla  partecipazione  di  ciascuna  societa'  alla   formazione   del
disavanzo globale. 
  7. Le tariffe dei premi, distinte per prodotti e per comune,  nella
loro  articolazione  in  premi  puri  e  caricamenti,  analiticamente
documentati  in  rapporto  agli  effettivi  costi  di  gestione,   le
modalita' per la valutazione dei danni, l'entita'  della  franchigia,
che non potra' in nessun caso  essere  superiore  al  10  per  cento,
nonche' le condizioni generali  di  polizza  e  l'impiego  del  corpo
peritale, sono concordati annualmente, entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello cui i contratti si riferiscono,  fra  i  consorzi
delle societa' di assicurazione costituiti ai sensi dell'articolo  21
della legge 25 maggio  1970,  n.  364,  e  l'organismo  nazionale  di
rappresentanza dei consorzi di difesa di cui  all'articolo  11  della
legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'accordo e' approvato con decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  entro  il
31 gennaio dell'anno successivo. 
  8. Ove entro la data del 30 novembre di cui al  comma  7  l'accordo
non sia stato raggiunto, il Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato d'intesa con il Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, convoca le parti su richiesta di una di esse, per  favorirne
la stipula. In caso di mancato  accordo  si  provvede,  entro  il  31
gennaio dell'anno a cui le tariffe e  le  condizioni  di  polizza  si
riferiscono, a stabilre le  tariffe  e  le  condizioni  medesime  con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 
  9. Restano ferme le disposizioni  di  cui  all'articolo  21,  commi
sesto e settimo della legge 25 maggio 1970, n. 364. 
  10 E' costituito un Fondo  per  la  gestione  del  corpo  peritale,
alimentato con  una  percentuale  delle  somme  dovute  a  titolo  di
caricamento, concordata fra i soggetti di cui al comma 7 e approvata,
con  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e
delle  foreste.  Il  Fondo,  gestito  pariteticamente  dai   predetti
soggetti, provvede al pagamento delle  spese  peritali  nonche'  alla
formazione e  aggiornamento  del  corpo  peritale.  Con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, e' attribuita al Fondo la  personalita'  giuridica  e
sono stabilite le norme per la gestione ed il finanziamento del Fondo
medesimo. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Il  primo  comma  dell'art.  21 della citata legge n.
          364/1970  individua  i  soggetti  che  hanno  facolta'   di
          scegliere  per  i  propri associati le forme di defesa e di
          intervento a favore delle  colture  intensive  nonche'  gli
          strumenti  piu' idonei per la loro attuazione. Si trascrive
          il comma:
             "I consorzi dei produttori agricoli, le associazioni dei
          produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n.  662,le co-
          operative agricole di primo e  di  secondo  grado,  la  cui
          cassa  e' benificaria del contributo statale previsto dalle
          presente   legge,   hanno   facolta'    di    scegliere,con
          deliberazione  dell'assemclea,  le  forme  di  difesa  e di
          intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli
          stessi che saranno ritenuti piu'  opportuni  nell'interesse
          degli associati".
             -  L'art.  11  della  legge  n.   590/1981 prevede che i
          consorzi e gli organismi di difesa si associno in organismo
          di rappresentanza a livello  nazionale  per  deliberare  di
          stipulare   contratti  con  le  societa'  di  assicurazione
          costituite all'esercizio del ramo grandine che  partecipino
          al  consorzio  costituito presso l'istituto nazionale delle
          assicurazioni.  Se ne riproduce il testo:
             - L'art.  11  -  I  consorzi  e  gli  organismi  di  cui
          all'articolo   precedente,   associati   in   organismo  di
          rappresentanza dei medesimi a  livello  nazionale,  possono
          deliberare    di   far   ricorso   a   forme   assicurative
          all'esercizio del ramo grandine, partecipanti al  consorzio
          costituito  ai  sensi  dell'art.  21  della legge 25 maggio
          1970,   n.      364,presso   l'istituto   nazionale   delle
          assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle
          sue altre attivita'.
             Le   compagnie   di   assicuarazioni  di  cui  al  comma
          precedente sono autorizzate a stipulare anche per la difesa
          dal gelo e dalla brina.
             Il  consorzio  delle  societa'  di  assicurazione   deve
          proporre  ciscun  anno all'organismo nazionale dei consorzi
          di  difesa  le  tariffe  dei  premi,  avuto   riguardo   in
          particolare   al  tipo  di  coltura  e  alle  zone  agrarie
          segnalate dalle regioni, nonche' le condizioni di polizza e
          l'impiego del corpo peritale.
             Le tariffe e le condizioni di polizza concordate  tra  i
          predetti   organismi  a  livello  nazionale  devono  essere
          approvate con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,di  concerto con il Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste, entro il  31  gennaio  di
          ogni anno.
             Lo statuto dell'organismo di rappresentanza dei consorzi
          di   difesa   e'   approvato   con   decreto  del  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste.
             Restano  ferme  le  disposizioni   dei   commi   quarto,
          quinto,sesto  e  settimo dell'art. 21 della legge 25 maggio
          1970, n.  364".
             "Art. 21 (Interventi a favore degli  associati)  .  -  I
          consorzi  dei  produttori  agricoli,  le  associazioni  dei
          produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n.    622,  le
          cooperative  agricole  di  primo e di secondo grado, la cui
          cassa e' bonificaria del contributo statale previsto  dalla
          presente    legge,    hanno   facolta'   di   scegliere,con
          deliberazione dell'assemblea,  le  forme  di  difesa  e  di
          intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli
          stessi  che  saranno ritenuti piu' opportuni nell'interesse
          degli associati.
             I consorzi, le associazioni e le cooperative di  cui  al
          comma precedente potranno deliberare di far ricorso, per la
          difesa  delle  produzioni,  a  forme  assicurative mediante
          contratti  da  stipulare  con  societa'  di  assicuarazioni
          autorizzate   all'esercizio   del   ramo   grandine  e  che
          partecipano  ad  un   consorzio   da   costituirsi   presso
          l'istituto nazionale delle assicurazioni, che ne trarra' la
          gestione separatamente dalle sue altre attivita'.
             Il  consorzio  dovra' detrminare ciascun anno le tariffe
          dei primi  a  carico  degli  organismi  associativi,  avuto
          riguardo  in  particolare  al  tipo di coltura ed alla zona
          agraria. Le tariffe dovranno essere approvate  con  decreto
          del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
             Tutti   i  rischi  che  le  societa'  di  assicuarazione
          assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al
          consorzio  ed  assunti  in  riassicuarzione   dall'istituto
          nazionale  delle  assicurazioni, il quale e' autorizzato ad
          accettare.
             Con decreto del Presidente della Repubblica su  proposta
          del    Ministro    per    l'industria,    il    commercio,e
          l'artigianato,e  del  Ministro  per  l'agricoltura   e   le
          foreste,  saranno  emanate  le  norme  per  determinare  il
          funzionamento  del  consorzio,   le   modalita'   con   cui
          l'istituto  nazionale delle assicurazioni retrocedera' alle
          societa' partecipanti al  consorzio  una  quota  parte  del
          complesso  dei  rischi  assunti  in  riassicurazione, avuto
          riguardo agli apporti di affari ceduti da ciascuna di esse.
             Qualora  le  organizzazioni  intendano  procedere   alla
          stipulazione  di  contratti  ai fini delle assicuarazioni a
          favore dei soci, relativi premi  sono  esenti  dall'imposta
          sulle  assicurazioni  stabilita  dalla  legge 29 ottobre n.
          1261.
             I contratti, le polizze,le quietanzele ricevute  e  ogni
          altro  atto  formato  ai  fini delle assicurazioni suddette
          sono esenti dalle imposte di registro e  di  bolo  e  dalle
          formalita' di registrazione".
             - Il D.M. 29 ottobre 1981 reca: "Criteri di integrazione
          della   riserva   premi   per  le  imprese  autorizzate  ad
          esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni
          dei danni causati dalla grandine e da altre naturali".  Del
          decreto, si trascrive l'art. 2:
             "Art.  2. - L'integrazione della riserva premi di cui al
          precedente articolo deve essere costituita  negli  esercizi
          nei quali si riscontri un rapporto sinistri a premi pari od
          inferiore all'84 per cento.
             L'ammontare dell'integrazione se determina applicando ai
          premi  lordi  dell'esercizio,  dedotte  le imposte a carico
          degli  assicurati,le  aliquote  indicate   nella   seguente
          tabella   in  realazione  al  rapporto  sinistri,  a  premi
          riscontrato.
                        Rapporto                   Aliquote
                        sinistri                      di
                        a premi                    accanton.
                          (%)

                          84                        0, 50
                          83                        1
                          82                        1, 50
                          81                        2
                          80                        2, 50
                          79                        3
                          78                        3, 50
                          77                        4
                          76                        4, 50
                          75 e rapporto inferiore   5   ".