Art. 2. Tipologia sale 1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo si intende: a) per sala cinematografica l'insieme dei fabbricati ambienti e luoghi, nonche' dei servizi e dei disimpegni ad essi annessi, destinati alle proiezioni cinematografiche a mezzo di apparecchiature di proiezione o di altra idonea tecnologia; b) per cinema-teatro l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi nonche' dei servizi e disimpegni ad essi annessi, destinati, oltre che alle proiezioni cinematografiche, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuarsi mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature cioe' palcoscenico. E' compresa nella predetta fattispecie anche la costruzione di una pedana provvista o non di allestimenti scenici, purche' realizzata nell'ambito di una sala cinematografica, per la realizzazione anche di spettacoli in forma autonoma rispetto a quelli cinematografici. La costruzione di pedana provvista o non di allestimenti scenici in qualsiasi altro locale diverso da sala cinematografica rientra nella competenza dei comuni ai sensi dell'art. 19, punti 5) e 9), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) per multisala l'insieme di due o piu' sale cinematografiche, abbisognevoli ciascuna di singola autorizzazione, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, sulla base delle vigenti norme di sicurezza. d) per arena il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo estivo, costruito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche; e) per cinema "drive in" il cinema all'aperto costruito su una area delimitata ed adibita a parcheggio di autovetture o di altri mezzi di locomozione meccanici, appositamente attrezzate per le proiezioni cinematografiche cui e' possibile assistere rimanendo a bordo del veicolo; f) Per cinema ambulante l'esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche attuabile con l'impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o all'aperto, appositamente autorizzati.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 19, punti 5) e 9), del D.P.R. n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario: "Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 1) - 4) (omissis); 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuola di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; 6) - 8) (omissis); 9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80". - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.