Art. 2.
                           Tipologia sale
  1.  Ai  fini  del  rilascio  delle autorizzazioni di competenza del
Ministro del turismo e dello spettacolo si intende:
    a) per sala cinematografica l'insieme dei fabbricati  ambienti  e
luoghi,  nonche'  dei  servizi  e  dei  disimpegni  ad  essi annessi,
destinati alle proiezioni cinematografiche a mezzo di apparecchiature
di proiezione o di altra idonea tecnologia;
    b) per cinema-teatro l'insieme dei fabbricati, ambienti e  luoghi
nonche'  dei  servizi  e disimpegni ad essi annessi, destinati, oltre
che alle proiezioni  cinematografiche,  anche  alle  rappresentazioni
teatrali  di qualsiasi genere, da effettuarsi mediante la costruzione
di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti
scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature  cioe'
palcoscenico.
  E'  compresa nella predetta fattispecie anche la costruzione di una
pedana provvista o non di allestimenti  scenici,  purche'  realizzata
nell'ambito  di  una sala cinematografica, per la realizzazione anche
di spettacoli in forma autonoma rispetto a quelli cinematografici. La
costruzione di pedana provvista o  non  di  allestimenti  scenici  in
qualsiasi  altro locale diverso da sala cinematografica rientra nella
competenza dei comuni ai sensi dell'art.  19,  punti  5)  e  9),  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    c)  per  multisala l'insieme di due o piu' sale cinematografiche,
abbisognevoli ciascuna di singola autorizzazione, ai sensi  dell'art.
31  della  legge  4  novembre 1965, n. 1213, adibite a programmazioni
multiple,  accorpate  in  uno  stesso  immobile  sotto   il   profilo
strutturale, sulla base delle vigenti norme di sicurezza.
    d) per arena il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel
periodo  estivo,  costruito  su  un'area  delimitata ed appositamente
attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
    e) per cinema "drive in" il cinema all'aperto  costruito  su  una
area  delimitata  ed  adibita  a parcheggio di autovetture o di altri
mezzi di  locomozione  meccanici,  appositamente  attrezzate  per  le
proiezioni  cinematografiche  cui  e' possibile assistere rimanendo a
bordo del veicolo;
    f) Per cinema ambulante  l'esercizio  commerciale  di  proiezioni
cinematografiche  attuabile  con  l'impiego  di  attrezzature  mobili
installabili   in   luoghi   chiusi   o   all'aperto,   appositamente
autorizzati.
 
          Note all'art. 2:
             - Si trascrive il testo dell'art. 19, punti 5) e 9), del
          D.P.R.    n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega
          di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,  n.  382,  in
          materia  di  trasferimento  e di delega di funzioni statali
          alle regioni a statuto ordinario:
             "Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni  di  cui
          al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con  regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e successive
          modificazioni:
              1) - 4) (omissis);
              5)  la  concessione  della licenza per rappresentazioni
          teatrali o cinematografiche,  accademie,  feste  da  ballo,
          corse  di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti,
          per aperture di esercizio di circoli,  scuola  di  ballo  e
          sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
              6) - 8) (omissis);
              9)  la  licenza  di  agibilita'  per teatri o luoghi di
          pubblico spettacolo, di cui all'art. 80".
             - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965  si
          veda in nota alle premesse.