Art. 4.
                  Rilascio autorizzazioni in comuni
             con popolazione superiore a 10.000 abitanti
  1.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di cui agli articoli 31 e 32
della legge 4 novembre 1965, n.  1213,  e'  subordinata  nel  biennio
1992-93  all'incremento  della  frequenza degli spettatori nelle sale
cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore  ai
10.000  abitanti,  quale  risulta  dal censimento ufficiale e con gli
eventuali successivi aggiornamenti risultanti da  certificazione  del
comune.
  2.   Sono  considerati  separatamente  dai  rispettivi  capoluoghi,
purche' distanti almeno km 2 per vie normali dal piu'  vicino  cinema
al  chiuso  qualora  trattasi  di richiesta per tale tipo di locale e
dalla piu' vicina arena qualora  trattasi  di  richiesta  per  cinema
estivo:
    a) tutte le frazioni;
    b) le borgate appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000
abitanti.
  3.  La  distanza  e'  calcolata rispetto al centro della frazione e
della borgata.
  4.  Ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  nell'anno  1992
l'incremento   della   frequenza   degli   spettatori   e'  accertato
raffrontando   il   numero   dei   biglietti   venduti   nelle   sale
cinematografiche  debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due
anni nel biennio 1990-91 rispetto al biennio  1988-89.  Ai  fini  del
rilascio  delle  autorizzazioni  nell'anno  1993  il raffronto verra'
operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90. Per il rilascio
delle autorizzazioni e' necessario che l'incremento  della  frequenza
degli  spettatori  sia  stato superiore al 5% nel biennio antecedente
all'anno della concessione.
  5. Gli accertamenti sono effettuati dalla Societa'  italiana  degli
autori  ed  editori che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione,
rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda.  Nel  caso
in  cui  la  richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal
cinema piu' vicino del capoluogo del comune,  il  certificato  dovra'
essere  rilasciato  esclusivamente  per  i cinema autorizzati in tale
frazione con le modalita' previste  dal  presente  articolo;  analogo
criterio  e'  applicato ove trattasi di borgate appartenenti a comuni
con popolazione sino a 50.000 abitanti.
  6. Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione all'eccedenza  di
incremento   rispetto  al  limite  del  5%  verificatosi  nelle  sale
cinematografiche, tenuto conto, altresi', dei nulla osta  validi  non
ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attivita' di
sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio.
  7.  Agli  effetti  della  concessione dei nuovi posti i comuni sono
ripartiti  in  quattro  classi,  in  base  alla  popolazione   legale
risultante  dall'ultimo  censimento  ufficiale  e  con  gli eventuali
successivi aggiornamenti risultanti  da  certificazione  del  comune,
secondo  la  seguente  tabella, tenendo presente che per ogni punto o
frazione  di  punto  di  incremento  superiore  al 5% potranno essere
autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati:
   classe I - comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti:  cento  posti
per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%;
   classe  II  -  comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: trecento
posti per ogni punto o frazione di punto di incremento  superiore  al
5%;
   classe  III  -  comuni  da  oltre 400.000 a 1.000.000 di abitanti:
seicento posti per ogni punto  o  frazione  di  punto  di  incremento
superiore al 5%;
   classe  IV  -  comuni  con  oltre 1.000.000 di abitanti: ottocento
posti per ogni punto o frazione di punto di incremento  superiore  al
5%.
  8.  Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indi-
cate sara' attribuito alle sale  cinematografiche  del  tipo  normale
nella  misura  di due terzi e, nella misura di un terzo alle sale con
attivita' limitata a tre giorni la settimana  oltre  i  festivi,  del
tipo   parrocchiale,   ovvero  appartenenti  ad  enti  giuridicamente
riconosciuti e  senza  fini  di  lucro,  che  svolgono  attivita'  di
carattere formativo e culturale.
  9.  Potra',  tuttavia,  essere  autorizzata l'apertura di una nuova
sala  di  quattrocento  posti,  secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione   delle   domande,   qualora   il   numero   dei  posti
complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente
articolo risulti inferiore a tale capienza.
  10. Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente  articolo
puo'  essere  aumentato  di un terzo qualora trattasi di richiesta di
autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di
palcoscenico  modernamente  attrezzato  per   effettuare   spettacoli
teatrali.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il  testo  degli articoli 31 e 32 della legge n.
          1213/1965 si veda in nota alle premesse.