Art. 4. Rilascio autorizzazioni in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti 1. Il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' subordinata nel biennio 1992-93 all'incremento della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, quale risulta dal censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune. 2. Sono considerati separatamente dai rispettivi capoluoghi, purche' distanti almeno km 2 per vie normali dal piu' vicino cinema al chiuso qualora trattasi di richiesta per tale tipo di locale e dalla piu' vicina arena qualora trattasi di richiesta per cinema estivo: a) tutte le frazioni; b) le borgate appartenenti a comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti. 3. La distanza e' calcolata rispetto al centro della frazione e della borgata. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1992 l'incremento della frequenza degli spettatori e' accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche debitamente autorizzate e funzionanti da almeno due anni nel biennio 1990-91 rispetto al biennio 1988-89. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni nell'anno 1993 il raffronto verra' operato tra il biennio 1991-92 ed il biennio 1989-90. Per il rilascio delle autorizzazioni e' necessario che l'incremento della frequenza degli spettatori sia stato superiore al 5% nel biennio antecedente all'anno della concessione. 5. Gli accertamenti sono effettuati dalla Societa' italiana degli autori ed editori che, ad istanza del richiedente l'autorizzazione, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda. Nel caso in cui la richiesta riguardi una frazione distante almeno km 2 dal cinema piu' vicino del capoluogo del comune, il certificato dovra' essere rilasciato esclusivamente per i cinema autorizzati in tale frazione con le modalita' previste dal presente articolo; analogo criterio e' applicato ove trattasi di borgate appartenenti a comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti. 6. Le autorizzazioni sono rilasciate in relazione all'eccedenza di incremento rispetto al limite del 5% verificatosi nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresi', dei nulla osta validi non ancora utilizzati e non dell'incremento rappresentato da attivita' di sale cinematografiche aperte al pubblico da meno di un biennio. 7. Agli effetti della concessione dei nuovi posti i comuni sono ripartiti in quattro classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale e con gli eventuali successivi aggiornamenti risultanti da certificazione del comune, secondo la seguente tabella, tenendo presente che per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5% potranno essere autorizzati nuovi posti nei limiti appresso indicati: classe I - comuni da oltre 10.000 a 50.000 abitanti: cento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%; classe II - comuni da oltre 50.000 a 400.000 abitanti: trecento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%; classe III - comuni da oltre 400.000 a 1.000.000 di abitanti: seicento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%; classe IV - comuni con oltre 1.000.000 di abitanti: ottocento posti per ogni punto o frazione di punto di incremento superiore al 5%. 8. Il numero dei posti autorizzabili secondo le classi sopra indi- cate sara' attribuito alle sale cinematografiche del tipo normale nella misura di due terzi e, nella misura di un terzo alle sale con attivita' limitata a tre giorni la settimana oltre i festivi, del tipo parrocchiale, ovvero appartenenti ad enti giuridicamente riconosciuti e senza fini di lucro, che svolgono attivita' di carattere formativo e culturale. 9. Potra', tuttavia, essere autorizzata l'apertura di una nuova sala di quattrocento posti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, qualora il numero dei posti complessivamente autorizzabili, in base ai criteri di cui al presente articolo risulti inferiore a tale capienza. 10. Il numero dei posti assegnabili ai sensi del presente articolo puo' essere aumentato di un terzo qualora trattasi di richiesta di autorizzazione alla costruzione di una sala cinematografica munita di palcoscenico modernamente attrezzato per effettuare spettacoli teatrali.
Nota all'art. 4: - Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse.