Art. 9.
                         Deroghe particolari
  1.  Si  puo' prescindere dai criteri indicati agli articoli 4 e 6 e
rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art.  31
della legge 4 novembre 1965, n. 1213:
    a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi
di   provincia   non  provvisti  di  sale  cinematografiche  con  una
ricettivita' superiore a cinquecento posti;
    b) per l'apertura  di  sale  cinematografiche,  di  capienza  non
superiore  a  quattrocento  posti, che siano esclusivamente riservate
alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti
da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e  da
manifestazioni  di  carattere  culturale  organizzate  dalla Cineteca
nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni
organizzate  dai  circoli  di  cultura  cinematografica  aderenti  ad
associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4
novembre  1965,  n.  1213,  per  un  numero  annuale  di  giornate di
proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo. Tale deroga
e' ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche  per  comuni
che  abbiano  una  popolazione superiore ad 1.000.000 abitanti, a due
sale per  comuni  che  abbiano  una  popolazione  tra  i  400.000  ed
1.000.000  di  abitanti,  ad  una  sala  per  comuni  che abbiano una
popolazione tra i 50.000 e 400.000 abitanti  o  siano  capoluoghi  di
provincia.  Potra' inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova
sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per  i
ragazzi  anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti
provvisti di sale di tale tipo;
    c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune  ove
esiste  un  unico  esercizio cinematografico il quale, se pure idoneo
agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti  non  adeguato
alle  esigenze  cinematografiche  dal punto di vista della evoluzione
della tecnica, della capacita' e decorosita' ricettiva.
  2. Potra' essere consentita l'apertura  di  una  seconda  sala  nel
capoluogo  di comune ove esista un unico esercizio cinematografico la
cui  programmazione  annuale  non  dia  prevalente  spazio  ai   film
provvisti  di  nulla  osta  di proiezione in pubblico senza limiti di
eta' ed ai film con divieto  di  visione  per  i  minori  degli  anni
quattordici. Le autorizzazioni concesse, ai sensi del presente comma,
sono   soggette  ad  una  verifica  annuale  volta  ad  accertare  la
sussistenza dei requisiti di programmazione richiesti.  Nel  caso  di
accertamento  negativo  il  nulla  osta  sara'  revocato  sentita  la
commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
  3.  Analogamente,  qualora  si  tratti  di  localita'  riconosciuta
stazione   di   cura,   soggiorno   e  turismo  e  l'unico  esercizio
cinematografico esistente  risulti  insufficiente  in  rapporto  alle
esigenze  di  interesse  turistico  della  localita' medesima, potra'
essere consentita l'apertura  di  una  seconda  sala  con  agibilita'
cinematografica   limitata   al   periodo  -  estivo  o  invernale  -
coincidente, in base agli  accertamenti  eseguiti,  con  il  maggiore
afflusso di villegianti o turisti stagionali:
    d)  per  l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali
al chiuso destinati a teatri gia' in attivita', di  nuova  o  recente
costruzione  o ricostruzione attrezzati per una decorosa ricettivita'
del pubblico  e  attuati  in  localita'  di  particolare  importanza,
riconosciuta  stazione  di  cura,  soggiorno  o  turismo,  qualora si
ritenga opportuno integrare la  capacita'  ricettiva  degli  esercizi
cinematografici  esistenti  in  relazione  a  peculiari  esigenze  di
interesse turistico accertate in base ad un'adeguato incremento delle
presenze dal biennio antecedente alla data di  esame  della  domanda.
L'incremento  e'  accertato  raffrontando  il  numero  delle presenze
turistiche della localita' nel suddetto biennio rispetto  al  biennio
precedente;
    e)  per  l'apertura  nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti
delle citta' capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte  al
pubblico  non  oltre  le  ore  24  e  riservate  esclusivamente  alla
proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore ai  1.600
metri  realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero
di lunghezza non superiore a 2.000  metri  realizzati  in  base  alle
precedenti,  nonche'  film  di carattere scientifico e didattico e di
attualita'.
  4.  Ferma  restando  l'applicazione  dei  criteri  indicati   dagli
articoli  4  e  6  a  tutti  gli  altri  casi  previsti  nel presente
regolamento, si puo' prescindere dall'applicazione di  detti  criteri
ai   fini   del   rilascio   delle   autorizzazioni   relative   alla
trasformazione di una  sala  cinematografica  in  due  o  piu'  sale,
allorche' ricorrano le condizioni stabilite nel successivo art. 11.
  5.  Il  Ministero  del  turismo  e  dello spettacolo si riserva per
l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere a), c)  e  d)  del
presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali
nazionali  di  produttori  e di distributori di film, degli esercenti
sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema.
  6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo - sentito  il  parere
della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 - determina,
in  sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera
d) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel
corso dell'anno,  rispettivamente  all'attivita'  cinematografica  ed
all'attivita'  teatrale  che  dovra' essere effettuata in parte anche
nei mesi invernali ed in giorni festivi.
 
          Nota all'art. 9:
             - Per il testo degli articoli 31 e  52  della  legge  n.
          1213/1965  si  veda  in nota alle premesse. Si trascrive il
          testo dell'art. 44 di detta legge:
             "Art. 44 (Circoli di  cultura  cinematografica).  -  Con
          decreto  del  Ministro  per  il  turismo  e  lo spettacolo,
          sentito  il  parere  della  commissione  centrale  per   la
          cinematografia,   vengono   riconosciute   le  associazioni
          nazionali   alle    quali    aderiscano,    all'atto    del
          riconoscimento,    circoli   di   cultura   cinematografica
          funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il
          riconoscimento e'  revocato  qualora  venga  meno  uno  dei
          requisiti  in  base  ai  quali il riconoscimento stesso sia
          stato accordato.
             Lo  statuto  di  dette  associazioni  deve  prevedere la
          convocazione di un'assemblea almeno  biennale  di  tutti  i
          circoli  aderenti  per  l'esame  del  bilancio e l'elezione
          degli organi dirigenti.
             Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i  circoli
          di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:
               a)   svolgere  attivita'  di  cultura  cinematografica
          attraverso  proiezioni,  nonche'   dibattiti,   conferenze,
          pubblicazioni  e manifestazioni similari non aventi fini di
          lucro;
               b) riservare le proiezioni ai soci muniti  di  tessera
          annuale vidimata dalla S.I.A.E.;
               c) avere come soci persone di eta' non inferiore ai 16
          anni.
             I   requisiti   indicati  nel  precedente  comma  devono
          risultare dall'atto costitutivo del circolo  stipulato  per
          atto pubblico.
             Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica
          riconosciute  ai  sensi del primo comma, viene concesso dal
          Ministero del turismo  e  dello  spettacolo  un  contributo
          annuo  da  prelevare  dal  fondo  di  cui all'art. 45. Tale
          contributo  viene  concesso  in  relazione  al  numero  dei
          circoli     di     cultura     cinematografica     aderenti
          all'associazione stessa ed all'attivita'  svolta  nell'anno
          precedente.
             Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  le  associazioni
          nazionali riconosciute ai sensi  del  primo  comma,  devono
          trasmettere  al  Ministero  del  turismo e dello spettacolo
          l'elenco dei circoli di  cultura  cinematografica  ad  esse
          aderenti   accompagnato   da   una   dettagliata  relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente e  dal  bilancio
          consuntivo.
             I  circoli  di  cultura  cinematografica aderenti ad una
          delle associazioni  nazionali  riconosciute  ai  sensi  del
          primo   comma,  possono  organizzare  proiezioni,  in  sale
          debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 31, nell'ambito
          delle  attivita'  ad  essi  consentite,  di  tutti  i  film
          destinati  al  normale  circuito commerciale nel territorio
          della Repubblica, nonche' di quelli, anche se  non  abbiano
          richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle
          cineteche  o da altri istituti culturali che beneficiano di
          contributi annuali  dello  Stato  ai  sensi  dell'art.  45,
          nonche'   dagli   uffici   culturali  delle  rappresentanze
          diplomatiche estere.
             Il divieto di accesso per i minori degli anni 18  dovra'
          essere  rispettato  dai  circoli di cultura cinematografica
          quando si proiettino film aventi tale  divieto  o  che  non
          abbiano richiesto il nulla osta di circolazione.
             Sulle  quote  versate  dai  soci  dei circoli di cultura
          cinematografica non sono dovuti i  diritti  erariali  sugli
          spettacoli   cinematografici.   Sulla   quota   globale  di
          associazione si applica invece l'I.G.E.  nella  misura  del
          3,30  per  cento  maggiorata  dell'addizionale  di cui alla
          legge 15  novembre  1964,  n.  1162,  la  cui  esazione  e'
          effettuata dalla Societa' italiana autori ed editori.
             Al  trattamento  fiscale di cui al precedente comma sono
          sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema
          che    svolgano    attivita'     rivolta     specificamente
          all'educazione  cinematografica  dei  minori di anni 16. Il
          riconoscimento delle funzioni di tali circoli e' demandato,
          ad   ogni   effetto,    ai    provveditori    agli    studi
          territorialmente  competenti, che rilasciano, per ogni anno
          scolastico, apposita dichiarazione.
             Anche  per  le  proiezioni  effettuate  dai  circoli  di
          cultura  cinematografica deve essere redatta la distinta di
          incasso  con  le  modalita'  previste  dal   quarto   comma
          dell'art. 40".