Art. 9. Deroghe particolari 1. Si puo' prescindere dai criteri indicati agli articoli 4 e 6 e rilasciare l'autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213: a) per l'apertura di una nuova sala cinematografica in capoluoghi di provincia non provvisti di sale cinematografiche con una ricettivita' superiore a cinquecento posti; b) per l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a quattrocento posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e da manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a cinquanta per ciascun circolo. Tale deroga e' ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad 1.000.000 abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400.000 ed 1.000.000 di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione tra i 50.000 e 400.000 abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potra' inoltre, essere consentita l'apertura di una nuova sala esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti provvisti di sale di tale tipo; c) per l'apertura di un nuovo cinema nel capoluogo di comune ove esiste un unico esercizio cinematografico il quale, se pure idoneo agli effetti della sicurezza degli spettatori, risulti non adeguato alle esigenze cinematografiche dal punto di vista della evoluzione della tecnica, della capacita' e decorosita' ricettiva. 2. Potra' essere consentita l'apertura di una seconda sala nel capoluogo di comune ove esista un unico esercizio cinematografico la cui programmazione annuale non dia prevalente spazio ai film provvisti di nulla osta di proiezione in pubblico senza limiti di eta' ed ai film con divieto di visione per i minori degli anni quattordici. Le autorizzazioni concesse, ai sensi del presente comma, sono soggette ad una verifica annuale volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di programmazione richiesti. Nel caso di accertamento negativo il nulla osta sara' revocato sentita la commissione di cui all'art. 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. 3. Analogamente, qualora si tratti di localita' riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo e l'unico esercizio cinematografico esistente risulti insufficiente in rapporto alle esigenze di interesse turistico della localita' medesima, potra' essere consentita l'apertura di una seconda sala con agibilita' cinematografica limitata al periodo - estivo o invernale - coincidente, in base agli accertamenti eseguiti, con il maggiore afflusso di villegianti o turisti stagionali: d) per l'effettuazione di spettacoli cinematografici, in locali al chiuso destinati a teatri gia' in attivita', di nuova o recente costruzione o ricostruzione attrezzati per una decorosa ricettivita' del pubblico e attuati in localita' di particolare importanza, riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, qualora si ritenga opportuno integrare la capacita' ricettiva degli esercizi cinematografici esistenti in relazione a peculiari esigenze di interesse turistico accertate in base ad un'adeguato incremento delle presenze dal biennio antecedente alla data di esame della domanda. L'incremento e' accertato raffrontando il numero delle presenze turistiche della localita' nel suddetto biennio rispetto al biennio precedente; e) per l'apertura nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti delle citta' capoluogo di regione di sale cinematografiche aperte al pubblico non oltre le ore 24 e riservate esclusivamente alla proiezione di film cortometraggi di lunghezza non superiore ai 1.600 metri realizzati in base alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, ovvero di lunghezza non superiore a 2.000 metri realizzati in base alle precedenti, nonche' film di carattere scientifico e didattico e di attualita'. 4. Ferma restando l'applicazione dei criteri indicati dagli articoli 4 e 6 a tutti gli altri casi previsti nel presente regolamento, si puo' prescindere dall'applicazione di detti criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni relative alla trasformazione di una sala cinematografica in due o piu' sale, allorche' ricorrano le condizioni stabilite nel successivo art. 11. 5. Il Ministero del turismo e dello spettacolo si riserva per l'emanazione dei provvedimenti di cui alle lettere a), c) e d) del presente articolo di sentire il parere delle organizzazioni sindacali nazionali di produttori e di distributori di film, degli esercenti sale cinematografiche e dei lavoratori del cinema. 6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo - sentito il parere della commissione di cui all'art. 52 della legge n. 1213 - determina, in sede di rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alla lettera d) del presente articolo, le giornate di spettacolo da riservarsi nel corso dell'anno, rispettivamente all'attivita' cinematografica ed all'attivita' teatrale che dovra' essere effettuata in parte anche nei mesi invernali ed in giorni festivi.
Nota all'art. 9: - Per il testo degli articoli 31 e 52 della legge n. 1213/1965 si veda in nota alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 44 di detta legge: "Art. 44 (Circoli di cultura cinematografica). - Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni in almeno dieci province. Il riconoscimento e' revocato qualora venga meno uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento stesso sia stato accordato. Lo statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti. Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono: a) svolgere attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, nonche' dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro; b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.; c) avere come soci persone di eta' non inferiore ai 16 anni. I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico. Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'art. 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'associazione stessa ed all'attivita' svolta nell'anno precedente. Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnato da una dettagliata relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo. I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'art. 31, nell'ambito delle attivita' ad essi consentite, di tutti i film destinati al normale circuito commerciale nel territorio della Repubblica, nonche' di quelli, anche se non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione, loro forniti dalle cineteche o da altri istituti culturali che beneficiano di contributi annuali dello Stato ai sensi dell'art. 45, nonche' dagli uffici culturali delle rappresentanze diplomatiche estere. Il divieto di accesso per i minori degli anni 18 dovra' essere rispettato dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano richiesto il nulla osta di circolazione. Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 3,30 per cento maggiorata dell'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, la cui esazione e' effettuata dalla Societa' italiana autori ed editori. Al trattamento fiscale di cui al precedente comma sono sottoposte le quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attivita' rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16. Il riconoscimento delle funzioni di tali circoli e' demandato, ad ogni effetto, ai provveditori agli studi territorialmente competenti, che rilasciano, per ogni anno scolastico, apposita dichiarazione. Anche per le proiezioni effettuate dai circoli di cultura cinematografica deve essere redatta la distinta di incasso con le modalita' previste dal quarto comma dell'art. 40".