Art. 2.
  1. Al personale del Ministero dei trasporti  -  Direzione  generale
dell'aviazione   civile,   in   servizio   presso  le  circoscrizioni
aeroportuali sono estese, a decorrere dal 1  gennaio  1992,  ai  soli
fini   del   trattamento   di  quiescenza,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n.  302.
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge   n.   302/1984
          (Disposizioni  per  il  potenziamento  dell'Amministrazione
          doganale e delle imposte indirette e per  il  funzionamento
          degli  uffici  doganali  e  dei  connessi uffici periferici
          dell'Amministrazione sanitaria) e' il seguente:
             "Art. 2.  -  Il  servizio  prestato  presso  gli  uffici
          doganali  di  confine  e aeroportuali che danno titolo alla
          corresponsione della indennita' di  cui  all'art.  6  della
          legge  21  dicembre 1978, n. 852, e' computato, ai fini del
          trattamento di quiescenza, con l'aumento della meta' per  i
          primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
             Se  il servizio di cui al comma precedente e' stato reso
          in periodi diversi, l'aumento  si  calcola  come  se  detto
          servizio fosse stato prestato senza interruzione".