Art. 2. 1. Al personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in servizio presso le circoscrizioni aeroportuali sono estese, a decorrere dal 1 gennaio 1992, ai soli fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 302.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 302/1984 (Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria) e' il seguente: "Art. 2. - Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennita' di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, e' computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione".