Art. 3.
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato  in  annue  lire  4.526  milioni,  a  decorrere dal 1992, si
provvede, per gli anni 1992, 1993  e  1994,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1992,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento  "Interventi  urgenti  in favore del personale della
Direzione generale dell'aviazione civile, nonche' per l'assunzione  a
termine degli ispettori di volo".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.