Art. 16. 
     Contributo di solidarieta' nazionale alla regione siciliana 
  1. Il  contributo  a  titolo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui
all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' fissato per
gli anni 1989 e 1990, rispettivamente in lire  1.400  miliardi  e  in
lire 210 miliardi. 
  2. La somma  per  spese  sostenute  dallo  Stato  per  conto  della
regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  12  aprile
1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,  dovuta  a
titolo  di  rimborso  della  regione,  viene   determinata   in   via
definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990  e  a  lire  210  miliardi  per
l'anno 1991, si provvede: 
    a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a  carico  delle
disponibilita' in conto residui del  capitolo  7751  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; 
    b)  quanto  a  lire  210  miliardi  per  l'anno  1991,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1991,
all'uopo  parzialmente   utilizzando   l'accantonamento   "Fondo   di
solidarieta' nazionale per la Sicilia".