Art. 17. 
   Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro 
  1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della
somma di cui al decreto-legge 4  ottobre  1990,  n.  275,  licenziati
successivamente al 19 novembre 1990, per i  quali  non  sussistano  i
requisiti  per  il  godimento  delle  prestazioni  di  disoccupazione
speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, e'  erogata  per
un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal  19  novembre  1990  una
somma pari all'80 per cento  della  retribuzione  globale  lorda  che
sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato,  comprese
tra lo zero ed il  limite  massimo  di  ore  previste  dai  contratti
collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro  ore  settimanali.
La somma non puo' comunque essere superiore all'importo  massimo  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  previsto  dalle
vigenti disposizioni e  non  e'  cumulabile  con  il  trattamento  di
integrazione salariale e di disoccupazione. 
  2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di  cui
al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge
5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ai lavoratori sono dovuti per il  periodo  indicato  al  comma  1  il
trattamento di famiglia in base alle norme vigenti. 
  3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e  2  provvede
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa  individuazione
degli aventi diritto. 
  4. All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, valutato per l'anno 1992 in L. 3.125.000.000,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
della  previdenza   sociale   per   l'esercizio   finanziario   1992,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione in spesa di
cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.