Art. 17. Provvidenze per le maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro 1. Ai lavoratori che hanno usufruito sino al 19 novembre 1990 della somma di cui al decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, licenziati successivamente al 19 novembre 1990, per i quali non sussistano i requisiti per il godimento delle prestazioni di disoccupazione speciale previste dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, e' erogata per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dal 19 novembre 1990 una somma pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra lo zero ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le quarantaquattro ore settimanali. La somma non puo' comunque essere superiore all'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni e non e' cumulabile con il trattamento di integrazione salariale e di disoccupazione. 2. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'erogazione di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai lavoratori sono dovuti per il periodo indicato al comma 1 il trattamento di famiglia in base alle norme vigenti. 3. Alla corresponsione delle somme di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previa individuazione degli aventi diritto. 4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1992 in L. 3.125.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione in spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.