Art. 3. 
 
  1.  I  soggetti  interessati  ad  ottenere  l'indennizzo   di   cui
all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanita'
entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di
dieci anni nei casi di infezioni da  HIV.  I  termini  decorrono  dal
momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi  2  e
3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. 
  2. Alla domanda e' allegata la documentazione comprovante: la  data
della vaccinazione, i dati relativi  al  vaccino,  le  manifestazioni
cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entita'  delle  lesioni  o
dell'infermita' da cui e'  derivata  la  menomazione  permanente  del
soggetto. 
  3. Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da  una
documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione
o della somministrazione di emoderivati con  l'indicazione  dei  dati
relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonche' la  data
dell'avvenuta infezione da HIV. 
  4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e'
allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i
dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla
vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV  alla  domanda  e'
allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della
trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione
dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonche'
la data dell'avvenuto decesso. 
  5. Il medico che effettua la vaccinazione  di  cui  all'articolo  1
compila una scheda informativa dalla quale  risultino  gli  eventuali
effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse. 
  6. Il medico che effettua  trasfusioni  o  somministra  emoderivati
compila una scheda informativa dei dati relativi alla  trasfusione  o
alla somministrazione. 
  7. Per coloro che, alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, hanno gia' subito la menomazione prevista dall'articolo 1,  il
termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.