Art. 5. 
 
  1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4,  e'
ammesso ricorso al Ministro della sanita'. Il  ricorso  e'  inoltrato
entro trenta giorni dalla  notifica  o  dalla  piena  conoscenza  del
giudizio stesso. 
  2. Entro tre mesi dalla  presentazione  del  ricorso,  il  Ministro
della sanita', sentito l'ufficio medico-legale,  decide  sul  ricorso
stesso con atto che e' comunicato al ricorrente entro trenta giorni. 
  3. E' facolta' del ricorrente esperire l'azione dinanzi al  giudice
ordinario  competente  entro  un  anno  dalla   comunicazione   della
decisione sul ricorso o,  in  difetto,  dalla  scadenza  del  termine
previsto per la comunicazione.