Art. 6. 
 
  1. Nel caso di  aggravamento  delle  infermita'  o  delle  lesioni,
l'interessato puo' presentare domanda di revisione al Ministro  della
sanita' entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. 
  2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui
agli articoli 3 e 4.