Art. 7. 
 
  1.  Ai  fini  della  prevenzione  delle  complicanze   causate   da
vaccinazioni, le unita' sanitarie  locali  predispongono  e  attuano,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai
donatori e ai soggetti  riceventi  materiali  biologici  umani,  alle
persone da vaccinare e alle persone a contatto. 
  2.  I  progetti  di  cui  al  comma  1  assicurano   una   corretta
informazione  sull'uso  dei   vaccini,   sui   possibili   rischi   e
complicanze,  sui  metodi  di  prevenzione  e  sono  prioritariamente
rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunita' in genere. 
  3. Le regioni, attraverso le unita'  sanitarie  locali,  curano  la
raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche  al
fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di
prevenzione.