Art. 8. 
 
  1. Gli indennizzi previsti dalla presente  legge  sono  corrisposti
dal Ministero della sanita'. 
  2. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 19 miliardi per l'anno 1992 e in lire 10 miliardi  a
decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 4550 dello stato  di  previsione  del  Ministero
della sanita' per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli  anni
successivi. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
   Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992 
 
                               COSSIGA 
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI