Art. 10
Comitato per l'imprenditoria femminile
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito il Comitato per l'imprenditoria
femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato,
con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante
degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della
cooperazione, della piccola industria, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione
delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni.
Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti;
per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale
e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma
1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale
in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove
altresi' lo studio, la ricerca e l'informazione
sull'imprenditorialita' femminile.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo il Comitato
stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la
piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1,
lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di
consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze
professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo,
e' autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere
sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera a), della legge
n. 317/1991 gia' citata (si veda in nota all'art. 5) e' il
seguente:
"1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, emanato su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione strutturale
e funzionale della Direzione generale della produzione
industriale, tenuto conto della necessita' di provvedere:
a) all'istituzione di un Servizio centrale per la
piccola industria e l'artigianato, cui e' preposto un
dirigente superiore con funzioni di vice direttore
generale".