Art. 2
Beneficiari
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i
seguenti soggetti:
a) le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite in
misura non inferiore al 60 per cento da donne, le societa' di
capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non
inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione
siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonche' le
imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio,
del turismo e dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le
societa' di promozione imprenditoriale anche a capitale misto
pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali
che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di
consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una
quota non inferiore al 70 per cento a donne.