Art. 3
Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile
1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con
apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione
finanziaria del Fondo e' stabilita in lire trenta miliardi per il
triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.