Art. 4.
Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialita'
femminili e per l'acquisizione di servizi reali
1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3, ai
soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in
data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge,
possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese
per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto
di attivita' commerciali e turistiche o di attivita' nel settore
dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi,
nonche' per i progetti aziendali connessi all'introduzione di
qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od
organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per
l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttivita',
all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie,
alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti,
all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di
commercializzazione, nonche' per lo sviluppo di sistemi di qualita'.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano
nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da
fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della
Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 112 del 25 aprile
1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al
citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma
1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al
60 ed al 40 per cento.
3. A valere sulle disponibilita' di cui al comma 1 sono concessi
contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese
sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
per le attivita' ivi previste.
Note all'art. 4:
- Il regolamento CEE n. 2052/88, relativo alle missioni
dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca
europea per gli investimenti degli altri strumenti
finanziari esistenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 185 del 15 luglio
1988 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 71 del 15 settembre 1988 - 2a serie
speciale. I territori italiani di cui all'allegato al
citato regolamento sono l'Abruzzo, la Basilicata, la
Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e
la Sicilia.
- La decisione del 21 marzo 1989, n. 89/288, stabilisce
un primo elenco delle regioni colpite dal declino
industriale, cui si applica l'obiettivo 2, definito al
regolamento (CEE) n. 2052/88 (si veda nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 112 del 25 aprile
1989, pagg. 31-32-33, l'elenco dei territori italiani
colpiti da fenomeni di declino industriale).