Art. 5.
Crediti di imposta
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere,
in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in
misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge
5 ottobre 1991, n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5
ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative
modalita' di attuazione.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 10
e 11 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione
e lo sviluppo delle piccole imprese):
"Art. 10 (Credito d'imposta: norme di attuazione). - 1.
Ai fini della concessione del credito di imposta previsto
dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1,
commi 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti
con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento
di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli
7 e 8 ovvero all'entita' delle partecipazioni assunte ai
sensi dell'art. 3, comma 1.
2. Alla dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa deve essere allegata una certificazione -
sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero,
in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell'albo dei dottori
commercialisti o in quello dei ragionieri e periti
commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione
o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della
partecipazione, la regolarita' documentale dei medesimi e
la loro conformita' alle tipologie previste dall'art. 3,
comma 1, dall'art. 5, comma 1, dall'art. 7, comma 1, e
dall'art. 8. La predetta certificazione deve essere
corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o
da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi
professionali.
3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un
elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data
di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine
di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli
6, comma 2, 7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le
quali e' ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica
all'impresa la concessione del credito d'imposta.
4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al
comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al
comma 2.
5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima
posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le
disponibilita' finanziarie residue non permettano la
concessione del beneficio nella misura determinata dagli
articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione
percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per
gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno
successivo, in applicazione del comma 8.
6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese
che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12.
7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli
stanziamenti previsti per ciascuna annualita' e,
contestualmente, trasferisce allo stato di previsione
dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare
complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese.
In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti,
il predetto trasferimento e' disposto alla chiusura
dell'esercizio finanziario.
8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo
parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza
finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con
priorita' nella formazione dell'elenco di cui al comma 3,
negli anni successivi nei limiti delle relative
disponibilita' finanziarie.
9. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i
beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.
10. Con decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione
delle disposizioni contenute nel presente articolo".
"Art. 11 (Disposizioni tributarie). - 1. Ai fini della
formazione del reddito di impresa il credito d'imposta di
cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e i contributi di cui
all'art. 12 sono considerati sopravvenienze attive del
periodo d'imposta in cui sono stati concessi, ai sensi
dell'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9
e i contributi di cui all'art. 12 non costituiscono
corrispettivi ai sensi dell'art. 13, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.
3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9
deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
corso del quale e' concesso il beneficio ai sensi della
comunicazione di cui all'art. 10, comma 3, che deve essere
allegata alla medesima dichiarazione dei redditi. Esso
puo' essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta lo-
cale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta
dovuta per il periodo d'imposta nel corso del quale il
credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata in
diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta
successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e' computata in
diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti
dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione
dei redditi nella quale il credito e' stato indicato.
4. A far data dalla comunicazione al Ministro delle
finanze di cui all'art. 13, comma 1, decorre il termine di
cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, ai fini del recupero del credito
d'imposta non spettante. Sulle somme dovute a tale titolo
si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma
5 dell'art. 13".