Art. 6.
Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni
1. I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e
per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti
beneficiari.