Art. 7.
Revoca e cumulabilita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere
revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori
cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o
piu' dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni
medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione
delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i
soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con
gli altri benefici previsti dalla presente legge nonche' con i
benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro
il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa
all'agevolazione.