Art. 8.
Finanziamenti agevolati
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono
essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui
all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo
4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata
non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per
cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui
appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano
nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n.
2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con la citata decisione della Commissione
delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n.
2052/88, il tasso di interesse puo' essere ridotto fino al 40 per
cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale) e' autorizzato ad effettuare tutte le operazioni
finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n.
265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del
presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende
in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai
commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 e' conferito
annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 19 della legge n. 949/1952
(Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento
dell'occupazione), cosi' come modificato dall'art. 1 della
legge 11 gennaio 1957, n. 5, e' il seguente:
"Art. 19. - Con decreto del Ministro per il tesoro,
sentito il Comitato interministeriale del credito e del
risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di
credito, di cui all'art. 17, fra quelli gia' costituiti o
che si costituiranno contemplati dall'art. 41 del R.D.L. 12
marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni dall'art. 1
del R.D.L. 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno
1950, n. 445.
Detti istituti e aziende di credito possono compiere con
l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore
delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle
lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle
rispettive norme legislative e statutarie.
Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad
enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore
di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di
macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver
luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte
dell'ente delegato a pagamento differito, o rateale,
assistita da patto di riservato dominio.
Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal
comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni
tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e
le aziende predette compiono direttamente in attuazione
della presente legge.
Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente
capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno
stabiliti i requisiti che devono avere le imprese
industriali per essere considerate medie e piccole
industrie, nonche' i limiti di durata dei finanziamenti da
qualificare a medio termine".
- Per il regolamento CEE n. 2052/88 si veda in nota
all'art. 4.
- Per la decisione CEE del 21 marzo 1989 si veda in nota
all'art. 4.
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 265/1962 (Norme
modificative ed integrative sull'attivita' dell'Istituto
centrale per il credito a medio termine) e' il seguente:
"Art. 2. - L'Istituto provvede al finanziamento degli
istituti e delle aziende autorizzati all'esercizio del
credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio
1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635,
dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto
1959, n. 703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al
fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per
operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle
menzionate leggi.
L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti
operazioni con gli istituti e le aziende di cui al comma
precedente:
a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni
di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed
aziende di credito predetti a favore di medie e piccole
imprese;
b) effettuare finanziamenti contro cessione in
garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla
lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti
cambiari;
c) assumere, da solo od in consorzio, titoli
obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie
speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in
corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio
termine a medie e piccole imprese con facolta' di succes-
sive alienazioni;
d) riscontrare effetti relativi a crediti a medio
termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla
esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
e) concedere anticipazioni contro costituzione in
pegno, a sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, degli
effetti di cui alla precedente lettera d);
f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui
agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
In sostituzione od a completamento delle operazioni in-
dicate alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma
precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto
corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio,
contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti
il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui
finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo
comma del presente articolo concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito centrale ed in conformita' alle
leggi indicate dal medesimo primo comma".