Art. 9.
Garanzia integrativa
1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere
assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge
12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in
relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie
del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.
1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge
n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge
n. 517 del 1975 puo' essere accordata, su richiesta degli istituti ed
aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con
deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 puo' essere
accordata con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3
della medesima legge.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 675/1977
(Provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo
sviluppo del settore), cosi' come modificato dall'art. 12-
bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e' il
seguente:
"Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale per
il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il
'Fondo centrale di garanzia' per i finanziamenti a medio
termine che gli istituti ed aziende di credito di cui
all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono
alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma
cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f),
della presente legge.
La garanzia del fondo di cui al comma precedente e' di
natura sussidiaria e puo' essere accordata dal Mediocredito
centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al
precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese
interessate.
La misura si esplica sino a 30 milioni nella misura del
90 per cento della perdita subita dall'istituto
finanziatore e puo' raggiungere l'80 per cento
dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di
mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di
riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al
momento della stipula del contratto, nonche' a fronte degli
accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le proce-
dure ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale,
nei confronti del beneficiario del finanziamento e di
eventuali altri garanti.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere
concessa la garanzia del 'Fondo' sono determinati dal CIPI
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad
eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della
presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i
quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero
loro ammontare.
La dotazione del 'Fondo' e' costituita:
a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito
dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta
che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti
ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione,
sull'importo originario del finanziamento concesso alle
imprese che accedono ai benefici della garanzia. La
trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino
a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti
d'importo superiore;
b) dai contributi degli istituti ed aziende di
credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal
CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo
dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in
essere alla fine dell'anno precedente;
c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del
Fondo;
d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire
per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere
sulle disponibilita' del 'Fondo' di cui al precedente art.
3.
Al 'Fondo' si applicano le disposizioni di cui al titolo
IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601".
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 517/1975 (Credito
agevolato al commercio) e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo centrale di garanzia) - E' istituito
presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di
garanzia per la copertura dei rischi connessi ai
finanziamenti previsti dalla presente legge.
Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un
comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro
per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato
dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal
Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria
italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di
credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n.
949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle
organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno
dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno
designato dall'ANCI.
Spetta al comitato di cui al precedente comma di
deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che
dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di
garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.
Al fondo centrale di garanzia possono accedere i
soggetti beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in
grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio
speciale a copertura dei finanziamenti concessi.
La garanzia e' accordata su domanda degli aventi
diritto, presentata contestualmente alla richiesta di
finanziamento, previo accertamento della societa' e
capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e
della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di
adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni,
a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.
La garanzia e' di natura sussidiaria e si esplica nella
misura del 100 per cento sino a lire 30 milioni della
perdita subita dall'istituto finanziatore e fino all'80 per
cento per l'eccedenza, a fronte del capitale, interessi di
mora in misura non superiore al tasso di interesse del
finanziamento, accessori e spese, dopo aver esperimentate
tutte le procedure giudiziarie ed extragiudiziarie ritenute
utili nei confronti del beneficiario ed eventuali altri
garanti".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 1068/1964
(Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese
artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al
capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante
provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
della occupazione) e' il seguente:
"Art. 1. - E' istituito presso la cassa per il credito
alle imprese artigiane un 'Fondo centrale di garanzia' per
la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di
credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane,
effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1962, n. 949,
capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici
del 'Fondo' in base ai criteri e alle modalita' deliberati
dal Comitato di cui al successivo art. 3.
La garanzia prevista nel comma precedente e' di natura
sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per
cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito
di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949,
dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle proce-
dure di riscossione coattiva sui beni che comunque
garantiscono il credito.
La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti,
entro i limiti delle disponibilita' del Fondo e non e'
cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi
dello Stato o delle regioni".