Art. 3.
  1.   Nell'ambito   della   revisione   degli   organici    prevista
dall'articolo  2,  l'aumento  degli  ufficiali in servizio permanente
dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n.
804, e successive modificazioni, non puo' essere superiore a:
    a) a decorrere dal 1 gennaio 1993, due unita' per i generali  di
divisione;
    b)  a  decorrere dal 1 gennaio 1992, sette unita' per i generali
di brigata;
    c) a decorrere dal 1 gennaio  1992,  quarantatre  unita'  per  i
colonnelli.
  2.  Le  dotazioni  organiche  di  cui al comma 1 sono riportate nel
ruolo Arma dei carabinieri in aumento al  numero  dei  corrispondenti
gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1974.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 28 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SCOTTI, Ministro dell'interno
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI