Art. 2.
  1. I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche  extraurbane
ed  a  quelle urbane con velocita' di progetto maggiore o uguale a 70
km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di
relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante
i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione  e
le opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di
smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.
  2.  I  progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali
dovranno  prevedere  la  protezione  delle   zone   precisate   nelle
istruzioni tecniche di cui al successivo art. 8.
  3.   Analoga   progettazione  dovra'  essere  svolta  in  occasione
dell'adeguamento  di  tratti  significativi   di   tronchi   stradali
esistenti, oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti
di  ponti  e  viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente
esterno alla strada o per l'utente stradale; i  ripristini  di  danni
localizzati   potranno   invece  essere  eseguiti  con  le  tipologie
preesistenti.