Art. 3.
  1. La protezione indicata all'art.  2  dovra'  essere  attuata  con
dispositivi  che  abbiano  conseguito  il  certificato  di  idoneita'
tecnica,  nel  prosieguo  indicato   per   brevita'   "omologazione",
rilasciato   dal   Ministero   dei   lavori  pubblici  -  Ispettorato
circolazione e traffico.
  2. Per i dispositivi che abbiano gia' conseguito un certificato  di
idoneita' tecnica rilasciato da parte di uno degli Stati membri della
Comunita' economica europea, sara' rilasciato, da parte del Ministero
dei  lavori  pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un visto
di conferma avente, ai fini del presente decreto,  lo  stesso  valore
del   certificato   di   idoneita'   tecnica  previa  verifica  della
rispondenza della omologazione gia' conseguita ai requisiti minimi di
sicurezza   richiesti   in   Italia    dalla    vigente    normativa.
Contestualmente sara' effettuata la classificazione in tipi, classi e
materiali prevista dal successivo art. 5.