Art. 3. 1. La protezione indicata all'art. 2 dovra' essere attuata con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di idoneita' tecnica, nel prosieguo indicato per brevita' "omologazione", rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico. 2. Per i dispositivi che abbiano gia' conseguito un certificato di idoneita' tecnica rilasciato da parte di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, sara' rilasciato, da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, un visto di conferma avente, ai fini del presente decreto, lo stesso valore del certificato di idoneita' tecnica previa verifica della rispondenza della omologazione gia' conseguita ai requisiti minimi di sicurezza richiesti in Italia dalla vigente normativa. Contestualmente sara' effettuata la classificazione in tipi, classi e materiali prevista dal successivo art. 5.