Art. 4.
  1. Possono essere omologati solo i dispositivi che rispondano  alle
istruzioni tecniche, di cui al successivo art. 8.
  2.  Il  produttore  e'  responsabile della rispondenza del prodotto
fornito alle norme di omologazione, ed il progettista deve curare  il
corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario.
  3.  Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciacuno per la parte
di propria competenza, hanno  la  responsabilita'  della  rispondenza
dell'opera  al  progetto,  alle  prescrizioni  di esecuzione e/o alle
modalita' di posa in opera.
  4. Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non
siano state realizzate le protezioni previste nel progetto approvato.