Art. 4. 1. Possono essere omologati solo i dispositivi che rispondano alle istruzioni tecniche, di cui al successivo art. 8. 2. Il produttore e' responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario. 3. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciacuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle modalita' di posa in opera. 4. Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni previste nel progetto approvato.