Art. 5.
  1. Il Ministero dei lavori pubblici -  Ispettorato  circolazione  e
traffico,  sentito  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei lavori
pubblici, rilascia la certificazione di omologazione  delle  barriere
entro   novanta   giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  ovvero
comunica al richiedente, negli stessi termini, la non  omologabilita'
indicandone i motivi.
  2.  Ai  fini  della  omologazione le barriere stradali di sicurezza
sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro
ubicazione  e  delle  caratteristiche  merceologiche  degli  elementi
componenti.