Art. 7.
  1. L'ANAS, le societa' concessionarie di autostrade, le province ed
i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti invieranno ogni
due anni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato  circolazione
e  traffico,  un  rapporto  sommario che, sulla base delle esperienze
statistiche di esercizio, fornisca  indicazioni  sulla  efficienza  e
funzionalita'   delle   barriere   omologate,   segnalando  eventuali
deficienze rispetto alle caratteristiche previste.
  2.  Gli  altri  enti  gestori  delle  strade  faranno  le  medesime
segnalazioni, ma senza l'obbligo di cadenza temporale definite.
  3.  Il  Ministero  dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e
traffico, sentito  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici,  dichiarera' decadute le omologazioni di tipi e modelli che
non presentino i requisiti minimi  fissati  dalle  norme  aggiornate,
ovvero  non  abbiano dato riscontri positivi nell'impiego; qualora se
ne verifichino le circostanze, potra' essere  attribuita  una  classe
inferiore a quella originaria.