Art. 9.
  1. In via transitoria, le disposizioni di cui al  presente  decreto
non  si applicano per le opere in corso e per quelle la cui procedura
di affidamento abbia avuto gia' inizio; non si applicano inoltre  per
le  opere  la cui procedura di affidamento iniziera' entro i sei mesi
dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei  lavori
pubblici  -  Ispettorato  circolazione e traffico, con la quale sara'
resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per
ciascuna destinazione e classe.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 18 febbraio 1992
                                                Il Ministro: PRANDINI
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992
  Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 268