Art. 9. 1. In via transitoria, le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per le opere in corso e per quelle la cui procedura di affidamento abbia avuto gia' inizio; non si applicano inoltre per le opere la cui procedura di affidamento iniziera' entro i sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, con la quale sara' resa nota la avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriere per ciascuna destinazione e classe. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 febbraio 1992 Il Ministro: PRANDINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992 Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 268