La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
             Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1. E' istituito il Servizio nazionale della  protezione  civile  al
fine di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti  da  calamita'
naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. 
  2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero,  per  sua
delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23  agosto
1988, n. 400, il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione
civile, per il conseguimento delle finalita' del  Servizio  nazionale
della protezione civile,  promuove  e  coordina  le  attivita'  delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,  delle  regioni,
delle  province,  dei  comuni,  degli  enti  pubblici   nazionali   e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale. 
  3. Per lo svolgimento  delle  finalita'  di  cui  al  comma  2,  il
Presidente del Consiglio dei ministri,  ovvero,  per  sua  delega  ai
sensi del medesimo comma 2, il Ministro per  il  coordinamento  della
protezione  civile,  si  avvale  del  Dipartimento  della  protezione
civile, istituito nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23  agosto  1988,  n.
400. 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
            - La legge  n.  400/1988,  sovente  citata  nel  presente
          provvedimento, riguarda  la  disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri. Se ne trascrivono qui i primi due commi dell'art.
          9: 
            "1.  All'atto  della   costituzione   del   Governo,   il
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, puo' nominare, presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, Ministri senza  portafoglio,  i
          quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio  dei  Ministri,
          con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 
            2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti  specifici  ad
          un Ministro senza portafoglio e questi non  venga  nominato
          ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono  attribuiti
          al Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarli
          ad altro ministro". 
            - L'art. 21 della  medesima  legge  n.  400/1988  prevede
          l'istituzione in seno  alla  Presidenza  del  Consiglio  di
          uffici e dipartimenti; in particolare, i commi  5,  6  e  7
          dispongono: 
            "5. Nei casi di dipartimenti  posti  alle  dipendenze  di
          Ministri senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato  dal
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con  il
          Ministro competente. 
            6. Nei casi in cui un dipartimento della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
          un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento  e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro interessato. 
            7. Qualora un  dipartimento  non  venga  affidato  ad  un
          Ministro  senza  portafoglio,  il  capo  del   dipartimento
          dipende dal segretario generale della Presidenza".