Art. 10. 
             Comitato operativo della protezione civile 
  1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il  coordinamento
della attivita' di emergenza e' istituito il Comitato operativo della
protezione civile. 
  2. Il Comitato: 
   a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai  sensi
dell'articolo 14; 
   b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone
interessate all'emergenza; 
   c) coordina in un quadro  unitario  gli  interventi  di  tutte  le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso; 
   d) promuove l'applicazione delle direttive  emanate  in  relazione
alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza. 
  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,
dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero  in
caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo  a
cio' delegato. 
  4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega
dei  rispettivi  Ministri,  riassumono  ed   esplicano   con   poteri
decisionali,   ciascuno   nell'ambito   delle   amministrazioni    di
appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende  autonome  ed
amministrazioni  controllati  o  vigilati,  tutte   le   facolta'   e
competenze in ordine all'azione da svolgere  ai  fini  di  protezione
civile e rappresentano, in seno  al  Comitato,  l'amministrazione  di
appartenenza nel suo complesso. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei
mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. 
  6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le  autorita'
regionali e locali  di  protezione  civile.  Possono  inoltre  essere
invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.