Art. 12. 
                      Competenze delle regioni 
  1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed  i  poteri
amministrativi delle regioni a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano in materia di enti  locali,  di  servizi
antincendi e di assistenza e soccorso  alle  popolazioni  colpite  da
calamita', previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme  di
attuazione - partecipano all'organizzazione  e  all'attuazione  delle
attivita' di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando,
nei limiti delle competenze proprie o  delegate  dallo  Stato  e  nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo  svolgimento
delle attivita' di protezione civile. 
  2. Le regioni, nell'ambito  delle  competenze  ad  esse  attribuite
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed
attuazione dei programmi regionali di  previsione  e  prevenzione  in
armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma  1
dell'articolo 4. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 le regioni
provvedono all'ordinamento degli uffici  ed  all'approntamento  delle
strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attivita' di
protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato  regionale  di
protezione civile. 
  4. Le disposizioni contenute nella precedente  legge  costituiscono
princi'pi  della  legislazione  statale  in  materia   di   attivita'
regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile,
cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia. 
 
          Nota all'art. 12:
            - La legge n. 142/1990 riguarda, come detto sopra in nota
          all'art.  5, l'ordinamento delle autonomie locali.