Art. 13. 
                      Competenze delle province 
  1. Le province, sulla base  delle  competenze  ad  esse  attribuite
dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile, assicurando lo svolgimento  dei  compiti  relativi
alla  rilevazione,  alla  raccolta  ed  alla  elaborazione  dei  dati
interessanti la protezione civile, alla predisposizione di  programmi
provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in
armonia con i programmi nazionali e regionali. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  in  ogni  capoluogo  di
provincia e' istituito il Comitato provinciale di protezione  civile,
presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale  o  da  un
suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto. 
 
          Nota all'art. 13:
            - La medesima legge n. 142/1990 (v. nota precedente) agli
          articoli  14 e 15 disciplina, in particolare, le funzioni e
          i compiti delle regioni.