Art. 16. 
              Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta 
  1. Le competenze attribuite nella presente legge alla  provincia  e
al presidente  dell'amministrazione  provinciale  fanno  capo,  nella
regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione  regionale
ed al presidente della giunta regionale. 
  2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto
sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della
giunta  regionale.  Egli  partecipa  alle  riunioni   del   Consiglio
nazionale della protezione civile o designa, in caso di  impedimento,
un suo rappresentante.