Art. 18. Volontariato 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica; b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile; c) i criteri gia' stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Nota all'art. 18: - Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la seconda nota all'art. 6. - L'ordinanza n. 1675/FPC contiene norme in materia di volontariato, di protezione civile e misure volte alla sua tutela. Se ne trascrive l'art. 1: "Art. 1. - L'art. 11 della legge 24 luglio 1984, n. 363, si applica all'opera di soccorso ed assistenza prestata in occasione di calamita' naturali o catastrofi, e allo svolgimento delle attivita' di addestramento ed alle esercitazioni organizzate dalle associazioni del volontariato di cui al successivo comma. Sono considerate attivita' di previsione e prevenzione nell'ambito del volontariato di protezione civile, l'attivita' di formazione, l'addestramento e le esercitazioni organizzate dalle associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984, previamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il parere del prefetto territorialmente competente o dell'autorita' regionale di protezione civile, se sussiste". - Il D.L. n. 159/1984 reca: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania". Questo il testo dell'art. 11: "Art. 11. - Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attivita' di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati". - La legge n. 266/1991 e' la legge-quadro sul volontariato. L'art. 1 cosi' ne definisce finalita' e oggetto: "1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti".