Art. 19. 
                          Norma finanziaria 
  1. Le somme relative alle autorizzazioni  di  spesa  a  favore  del
Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di
intervento  previsto,  in   appositi   capitoli,   anche   di   nuova
istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro per il  coordinamento  della
protezione civile,  le  variazioni  compensative  che  si  rendessero
necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli  interventi  da
effettuare. 
  2.  Le  disponibilita'  esistenti   nella   contabilita'   speciale
intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui  all'articolo  2
del  decreto-legge  10  luglio  1982,   n.   428,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,  n.  547,  nonche'  quelle
rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia' autorizzati con legge  a
favore del Fondo per la protezione civile, sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato  per  la  riassegnazione,  con  decreti  del
Ministro  del   tesoro,   ai   pertinenti   capitoli   da   istituire
nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza  del
Consiglio dei ministri. 
  3. Per gli  interventi  di  emergenza,  di  cui  ai  commi  2  e  3
dell'articolo 5, il Ministro per il  coordinamento  della  protezione
civile  puo'  provvedere  anche  a  mezzo  di  soggetti  titolari  di
pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante ordini
di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non
trovano applicazione le  norme  della  legge  e  del  regolamento  di
contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma.  Detti  ordini
di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo  e,  se  non
estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati  emessi,  possono
essere trasportati all'esercizio seguente. 
  4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze
di protezione civile  confluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la riassegnazione ai  rispettivi  capitoli  di  spesa,  con
decreti del Ministro del tesoro. 
  5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge a  carico  del  Fondo  per  la
protezione  civile  danno  luogo  a  formali  impegni  a  carico  dei
competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1. 
 
          Nota all'art. 19:
            -  Il  D.L. n. 428/1982 (Misure urgenti per la protezione
          civile) ha istituito il fondo per la protezione civile  con
          l'art. 2, di cui si trascrivono i primi tre commi:
            "Per  far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del
          presente decreto e' costituito nello  stato  di  previsione
          della  spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il
          'fondo per la protezione civile'.
            Il fondo e'  alimentato  quanto  a  lire  20.000  milioni
          mediante corrispondente riduzione del cap. 4071 dello stato
          di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e,
          quanto a lire 20.000 milioni mediante assegnazione a carico
          del  fondo  di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre
          1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22
          dicembre 1980 n. 874.
            I  contratti  e  le  spese  autorizzate  sono soggette al
          controllo successivo della Corte  dei  conti.  A  tal  fine
          entro  il  mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della
          gestione  dell'anno   precedente   viene   trasmesso   alla
          ragioneria  centrale  presso  il Ministero del tesoro, che,
          verificata la legalita' della spesa e la regolarita'  della
          documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti".