Art. 20. Disciplina delle ispezioni 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attivita' amministrative relative agli interventi di emergenza. 2. Il regolamento e' tenuto ad assicurare la periodicita' delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attivita' e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori. 3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Nota all'art. 20: - Per l'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 si rinvia alla seconda nota all'art. 6.